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Ordinanza — n. 11808/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific factual elements under Article 581 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11808/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were generic and failed to meet the specificity requirements of Article 581 of the Criminal Procedure Code. The appellant challenged the appellate court's sentencing and subjective elements without providing the necessary legal and factual details to support the criticism. Consequently, the court ruled that the appeal could not be examined on the merits and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; The appeal must specify the legal and factual elements underlying the criticism; generic assertions without such elements are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds Criminal Procedure Code specificity requirement subjective element sentencing review Cassation procedure rottura del rapporto di fiducia

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
270633 - 01); ritenuto che l'unico motivo, con il quale la ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e in relazione all'elemento soggettivo, è assolutamente assertivo e generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
art. 483 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 31952 del 20/09/2016
ex plurimis Sez. 3, n. 31952 del 20/09/2016, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARAUZ SOLIS BELLA HERMINIA nato il 10/11/1961 avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Rilevato che Bella Herminia Arauz Solis ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile del delitto di cui all'art. 483 cod. pen.; letta la dichiarazione pervenuta in data 8 gennaio 2025 con la quale il Difensore dell'imputata ha rinunciato al mandato e ritenuto che essa, in quanto resa successivamente alla notifica del decreto di fissazione dell'udienza odierna, non produca alcun effetto nel presente procedimento, considerato che l'udienza viene celebrata con rito non partecipato e che, in ogni caso, nel giudizio di cassazione, la rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia, al quale sia già stato notificato l'avviso di udienza, non ha effetto con riferimento a tale udienza, che può essere ritualmente celebrata, essendo il difensore rinunciante ancora onerato della difesa dell'imputato fino alla eventuale nomina di un difensore di ufficio (v. ex plurimis Sez. 3, n. 31952 del 20/09/2016, dep. 2017, P., Rv. 270633 - 01); ritenuto che l'unico motivo, con il quale la ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e in relazione all'elemento soggettivo, è assolutamente assertivo e generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto non indica gli elementi giuridico-fattuali che sono alla base della censura formulata, non consentendo di individuare i rilievi mossi al provvedimento e di esercitare il relativo controllo di legittimità; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 febb