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Ordinanza — n. 11806/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against aggravated theft convictions for inadmissibility and lack of new grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11806/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by three defendants against a second-instance theft conviction inadmissible. The defendants argued for alternative legal interpretations and new mitigating circumstances, but the court ruled these grounds were not permitted in a final review stage. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3; Art. 609, comma 2; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 62, n. 4 cod. pen.: Appeals in criminal proceedings are limited to specific grounds; new arguments regarding non-punishability or alternative sentencing must be raised in the second instance, and the final review cannot re-evaluate evidence or apply new legal theories absent specific procedural violations.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility final review stage limits new grounds of appeal mitigating circumstances theft procedural exhaustion requirement altri capi d'accusa altri reati furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
Art. 609, comma 2 cod. proc. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
6 del provvedimento impugnato); - un terzo motivo, con il quale la ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 62, n. 4 cod. pen.
5 della sentenza impugnata, ove è stato puntualizzato, tra l'altro, che il valore dei beni sottratti e l'entità della somma sottratta non permettevano di concedere quanto richiesto); - esso, in ogni caso, è manifestamente infondato, posto che è ius receptum che la concessione dell'attenuante ex art. 62, n.
art. 131-bis cod. pen
6 del provvedimento impugnato); - un terzo motivo, con il quale la ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu
Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti dai ORLANDO VITTORIO nato a TORCHIAROLO il 13/11/1957 POMPIZII FABRIZIO nato a TERAMO il 27/04/1969 DITTA MOIRA nato a FROSINONE il 07/09/1975 avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Rilevato che Vittorio Orlando, Fabrizio Pompizii e Moira Ditta ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila, che, pur rideterminando la pena finale, ha confermato nel resto la pronuncia del Giudice di primo grado, con la quale gli imputati erano stati ritenuti responsabili del delitto di furto pluriaggravato; letta la memoria presentata via PEC dagli imputati e lette, altresì, le conclusioni scritte presentate dal Difensore della parte civile, senza alcuna nota spese; ritenuto che il ricorso proposto da Moira Ditta sia inammissibile perché costituito da: - un primo e un secondo motivo, con i quali la ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale, nonché vizi di motivazione in ordine al riconoscimento del suo concorso nel reato e in relazione alla valutazione del compendio probatorio, che, oltre ad essere manifestamente infondati, sono rivalutativi e, dunque, non consentiti in sede di legittimità, perché finalizzati a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito con motivazione congrua e logica in punto di affermazione della responsabilità dell'imputata (si veda, in particolare, pag. 6 del provvedimento impugnato); - un terzo motivo, con il quale la ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non consentito in sede di legittimità, posto che, non risultando dall'incontestata sintesi dei motivi di appello riportata nella sentenza impugnata che l'imputata avesse formulato doglianze su tale tema, esso non può essere dedotto, per la prima volta, nel giudizio di legittimità, alla luce del combinato disposto degli artt. 606, comma 3 e 609, comma 2, cod. proc. pen.; ritenuto che i ricorsi proposti da Orlando e Pompizii siano inammissibili perché: - l'unico motivo, con il quale i ricorrenti denunziano inosservanza della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 625-bis e 62, n. 4, cod. pen., non è consentito in sede di legittimità, perché il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle concrete modalità del fatto (si veda, in particolare, quanto riportato a pag. 5 della sentenza impugnata, ove è stato puntualizzato, tra l'altro, che il valore dei beni sottratti e l'entità della somma sottratta non permettevano di concedere quanto richiesto); - esso, in ogni caso, è manifestamente infondato, posto che è ius receptum che la concessione dell'attenuante ex art. 62, n. 4, cod. pen. presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della res, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241 - 01); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; ritenuto, altresì, che non debba disporsi la condanna degli imputati alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, posto che la stessa, nella memoria prodotta, non ha diffusamente argomentato sui motivi di impugnazione proposti, essendosi limitata a chiedere la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso e la rifusione delle spese di costituzione di parte civile, senza peraltro allegare alcunché in ordine alle stesse (cfr.

Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, in motivazione); PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme