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Ordinanza — n. 11805/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic factual complaints and lack of specific legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11805/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for prescription and procedural violations, but the court found these grounds insufficient because they merely reiterated lower court arguments without new specific legal reasoning. Consequently, the appeal was rejected for failing to meet the strict requirements for admissibility under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must contain specific legal and factual arguments; generic complaints or mere expressions of dissatisfaction are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal generic factual complaints specific legal arguments Code of Criminal Procedure reiteration of lower court prove tardive proroga del periodo di prova termini processuali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL BOUHALI RACHID nato il 18/02/1988 avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; 31- Rilevato che Rachid El Bouhali ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto in abitazione; letta la memoria del Difensore, con cui si deduce l'avvenuta prescrizione del reato; rilevato che, diversamente da quanto dedotto, il termine di prescrizione scade, tenuto conto dei periodi di sospensione maturati, in data 22 febbraio 2028; rilevato che con i primi tre motivi di impugnazione il ricorrente denunzia la violazione di legge nonché il vizio di motivazione in ordine alla valutazione del compendio probatorio posto a carico dell'imputato; ritenuto che essi, oltre a non essere consentiti in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e in quanto generici perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non indicando gli elementi giuridico-fattuale alla base della censura e non consentendo, dunque, di individuare i rilievi mossi e di esercitare il relativo sindacato; ritenuto che gli stessi siano, altresì, fondati su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito e che, dunque, siano aspecifici, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01), che con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha ben esplicitato le ragioni del convincimento dei Giudici di merito (si vedano, in particolare, le pag. 3 e 4 del provvedimento impugnato); rilevato che con il quarto motivo di ricorso si censura la mancanza della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale anche in capo all'imputato e non a carico dei soli concorrenti, ritenuto che anch'esso sia manifestamente infondato, non confrontandosi con la motivazione, esente da vizi logici, con cui i Giudici di merito hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato che con il quinto e il sesto motivo il ricorrente denunzia l'inosservanza della legge penale in ordine alla mancata applicazione della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, (9,) ritenuto che tali motivi, oltre a presentare i medesimi profili di inammissibilità di quelli precedenti, siano manifestamente infondati, poiché la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag.

5) ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione del beneficio argomentazioni logiche e ineccepibili, quali la reiterazione della condotta illecita in un arco temporale contenuto e la gravità dei fatti, esprimendo un giudizio prognostico sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati che costituisce tipica espressione della giurisdizione di merito; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.