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Ordinanza — n. 11804/2025 — snpen Generato dall'IA

Personal appeal against Cassation order dismissed as inadmissible due to lack of standing and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11804/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the extraordinary appeal filed by Francesco Capomolla inadmissible for two primary reasons. First, the order issued by the First Section of the Court of Cassation was not subject to extraordinary appeal because such remedies apply only after final conviction judgments. Second, the alleged procedural defect regarding notification was unfounded since the appeal was personally submitted and thus correctly processed under specific procedural rules. Consequently, the Court rejected the claim and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 625 bis cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.; Extraordinary appeals against intermediate Cassation orders in precautionary matters are inadmissible as they are reserved for final conviction judgments, and personal submissions bypass notification requirements.

Parole chiave

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extraordinary appeal inadmissibility Cassation order review personal submission procedure precautionary measures appeal procedural notification defects ricorso straordinario per nullità difetto di legittimazione del ministero pubblico moratoria straordinaria

Disposizioni normative citate

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Art. 625 bis cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Art. 591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
610, comma 5-bis in combinato disposto con quella di cui all'art. 591, comma 1, lett.
art. 591 cod. proc. pen
b) del primo comma dell'art. 591 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, Sentenza n. 1821 del 07/10/2016 Rv. 268784
Rv. 279413-01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPOMOLLA FRANCESCO nato a VIBO VALENTIA il 20/04/1983 avverso l'ordinanza del 18/10/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 38365/24 -Udienza del 26 febbraio 2025-Consigliere Borrelli Considerato che Francesco Capomolla ricorre a norma dell'art.625 bis cod.proc.pen. avverso l'ordinanza emessa de plano dalla prima sezione della Corte di Cassazione il 18.10.24 su ricorso personale del predetto contro ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro.

Rilevato che il ricorso straordinario oggi sub iudice è caratterizzato da una tecnica redazionale non lineare e non chiara, nell'ambito della quale può tuttavia enuclearsi la seguente censura: l'ordinanza emessa dalla prima sezione penale su ricorso precedentemente presentato da Capomolla sarebbe viziata siccome l'udienza non era stata preceduta dalle notifiche di rito. Ebbene, il ricorso straordinario oggi al vaglio del Collegio è inammissibile per due ragioni. La prima è che quello emesso dalla prima sezione penale non è provvedimento impugnabile con ricorso straordinario, giusti gli insegnamenti di questa Corte, secondo cui avverso i provvedimenti della Corte di Cassazione in materia cautelare non è ammesso ricorso straordinario, poiché si tratta di un rimedio previsto soltanto a seguito di una pronuncia irrevocabile di condanna (Sez. 5, Sentenza n. 1821 del 07/10/2016 Rv. 268784 - 01; cfr. anche Rv.279413-01).

La seconda è che il ricorso è manifestamente infondato, perché la notifica che il ricorrente lamenta essere stata omessa non era dovuta in quanto il ricorso allora proposto era stato correttamente trattato dalla prima sezione penale con procedura de plano siccome presentato personalmente (e, quindi, da soggetto non legittimato), in virtù della norma di cui all'art. 610, comma 5-bis in combinato disposto con quella di cui all'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. Considerato che la non proponibilità del ricorso contro provvedimento della Corte di cassazione in materia de libertate — come osservato, non impugnabile con ricorso straordinario — comporta la necessità di adottare, anche in questo caso, la procedura di cui all'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., che richiama anche la lett.

b) del primo comma dell'art. 591 cod. proc. pen. Rilevato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 2025 Il consigli es