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Ordinanza — n. 11803/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility regarding refusal to postpone criminal trial due to alleged impediment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11803/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the first-instance judge erred by refusing to postpone the trial because he failed to document his professional commitment, claiming this constituted a legitimate impediment. The court rejected this claim, noting that the absence of documentation was a procedural flaw and that a subsequent civil court appearance does not qualify as a valid impediment under established case law.

Regesto Legislator

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Art. 580 c.p.p.; Art. 581 c.p.p.: The refusal to postpone a criminal trial due to alleged legitimate impediment is inadmissible when the impediment is not properly documented or when the cited event, such as a civil court appearance, does not legally constitute a valid ground for postponement under constant jurisprudence.

Parole chiave

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criminal procedure appeal legitimate impediment trial postponement refusal professional commitment documentation court costs and fine inadmissibility declaration civil court appearance azione revocatoria fallimentare

Disposizioni normative citate

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Art. 580 c.p.p.
Art. 581 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 36097 del 14/05/2014, Diodato
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAOLUZZI PAOLO nato a TERNI il 23/06/1970 avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Rilevato che Paolo Paoluzzi ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta documentale; rilevato che con l'unico motivo di impugnazione il ricorrente denunzia il vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di dichiarazione di nullità della sentenza di primo e di secondo grado per l'omesso rinvio, da parte del Giudice dell'udienza preliminare, dell'udienza del 23 settembre 2020 nonostante fosse stato eccepito il legittimo impedimento dell'imputato; ritenuto che esso sia manifestamente infondato in quanto, come risulta dagli atti, il rigetto di tale richiesta è stato correttamente fondato, per un verso, sulla mancata documentazione del concorrente impegno professionale davanti al giudice penale e, per altro verso, sulla circostanza che l'ulteriore impegno, connesso alla partecipazione ad un udienza civile, è inidoneo, per costante giurisprudenza, a configurare un legittimo impedimento suscettibile di determinare il rinvio (ex multis Sez. 2, n. 36097 del 14/05/2014, Diodato, Rv. 260353 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 2025. Il consigliere estensore Il Presidente ,cari