Cassation court dismisses appeal for simple bankruptcy fraud due to insufficient and repetitive grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Maurizio Stefanelli inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. Stefanelli challenged the lower court's confirmation of his responsibility for simple bankruptcy fraud, arguing the reasoning was insufficient and contradictory regarding his subjective intent. The court rejected this claim because the arguments were merely factual repetitions of those made in the appellate stage and lacked the specific critical analysis required by law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are specific only to facts already argued and rejected at the appellate level, failing to provide a new critical argument against the judgment's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STEFANELLI MAURIZIO nato a TERNI il 04/12/1958 avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Rilevato che Maurizio Stefanelli ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di bancarotta semplice; rilevato, altresì, che con l'unico motivo di impugnazione il ricorrente denunzia l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto ascrittogli; ritenuto che lo stesso non sia deducibile in sede di legittimità in quanto fondato su argomentazioni di mero fatto che, peraltro, risolvendosi nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, devono considerarsi aspecifiche, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr.
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01); ritenuto che il motivo sia, altresì, manifestamente infondato, non ravvisandosi alcun difetto di contraddittorietà o di illogicità della motivazione censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo la Corte di appello evidenziato, in maniera del tutto congrua, gli elementi di fatto a sostegno della responsabilità dell'imputato e, in particolare, la mancata consegna delle scritture contabili al curatore, colposamente ascrivibile allo stesso Stefanelli alla luce del ruolo di amministratore rivestito all'interno della società fallita; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 febb