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Ordinanza — n. 11801/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation against lower court's factual findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11801/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Mauro Giolfo's appeal inadmissible, ruling that his complaint regarding the testimonial evidence was merely a repetition of arguments already rejected at the appellate level. The court determined that the appellant failed to provide a specific, reasoned critique of the lower court's evaluation of the psychological subjective element required for fraud. Consequently, the appeal was rejected because it sought to reconstruct facts using criteria different from those applied by the trial judge, violating procedural rules on cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it consists of a mere repetition of arguments already disallowed at the appellate level or if it attempts to obtain a factual reconstruction using criteria different from those adopted by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific argumentation repetition of grounds factual reconstruction art 606 c.p.p. subjective element fraud cassation review limits falsa dichiarazione della parte

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
4-6); ritenuto, infine, che il medesimo sia manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone
260608 - 01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv.
Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIOLFO MAURO nato a GENOVA il 23/01/1950 avverso la sentenza del 07/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; h Rilevato che Mauro Giolfo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta; rilevato che con l'unico motivo di impugnazione il ricorrente denunzia il vizio motivazionale in ordine alla valutazione del compendio probatorio acquisito a suo carico, con particolare riferimento alla dichiarazione testimoniale ritenuta dirimente ai fini della sussistenza dell'elemento psicologico soggettivo; ritenuto che lo stesso non sia deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare aspecifici, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608 - 01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838 - 01); ritenuto, altresì, che il motivo in questione non sia consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 4-6); ritenuto, infine, che il medesimo sia manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074 - 01), laddove la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag.

5) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso