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Ordinanza — n. 11800/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for insufficient motivation citing Art. 581 c.p.p. and generic grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11800/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to insufficient and contradictory motivation regarding the alleged crime of documentary bankruptcy. The appellant argued the lower court failed to apply general mitigating circumstances, but the court found the appeal generic and lacking specific factual elements required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court rejected the request for a factual reconstruction and upheld the first-instance judgment's reasoning as logically sound.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; The appeal must specify the factual elements underlying the criticism; generic attacks on motivation are inadmissible in cassation.

Parole chiave

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insufficient motivation documentary bankruptcy general mitigating circumstances Article 581 c.p.p. inadmissible appeal factual reconstruction logical reasoning circostanza attenuante

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv.
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane
259899 - 01; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIRAINA FRANCESCO nato a LAMEZIA TERME il 18/02/1950 avverso la sentenza del 02/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; n Rilevato che Francesco Piraina ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che, rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di bancarotta documentale; rilevato che con l'unico motivo di impugnazione il ricorrente denunzia l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto contestato nonché alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto che tale motivo sia generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., atteso che lo stesso, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi di fatti che sono alla base della censura formulata, non consentendo al Giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto, altresì, che esso non sia consentito in sede di legittimità, essendo diretto a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal Giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha puntualmente esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 2 e seguenti); ritenuto, infine, che il motivo, nella parte in cui concerne la mancata applicazione delle attenuanti generiche, sia anche manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 5 della sentenza impugnata), anche considerato il consolidato indirizzo di legittimità secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare tale decisione, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo, invece, sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02;

Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899 - 01; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso