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Ordinanza — n. 11796/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation and inadmissible generic mitigating circumstances claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11796/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Antonio Fanghella's appeal against his conviction for aggravated theft inadmissible. The court ruled that two of the three grounds for appeal merely repeated arguments already rejected by the Court of Appeal without providing new, specific criticism. Additionally, the claim regarding generic mitigating circumstances was rejected as manifestly unfounded and procedurally impermissible in this stage. Consequently, the appeal was dismissed, and Fanghella was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specific argumentation against the lower court's decision or if it raises issues not permitted in the stage of legal review.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific argumentation generic mitigating circumstances reiteration of rejected grounds criminal procedure appeal furto di lieve entità reato flagrante imputazione di furto

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone
260608 - 01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
Sez. 3, n. 28535 dei 19/03/2014, Lule
265826 — 01; Sez. 3, n. 28535 dei 19/03/2014, Lule, Rv.
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane
259899 - 01; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FANGHELLA ANTONIO nato a SAN PIETRO IN LAMA il 19/01/1995 avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Rilevato che Antonio Fanghella ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia la violazione della legge penale in ordine, rispettivamente, alla omessa riqualificazione del fatto ascritto nella meno grave fattispecie di appropriazione indebita e il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., non siano deducibili in sede di legittimità in quanto fondati su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale (si veda, in particolare, il riferimento alle modalità della condotta), dovendosi gli stessi dunque considerare non specifici, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608 - 01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838 - 01); ritenuto, altresì, che il terzo motivo di ricorso, con cui si censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non sia consentito in sede di legittimità e sia manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato che non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549— 02;

Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 — 01; Sez. 3, n. 28535 dei 19/03/2014, Lule, Rv. 259899 - 01; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il