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Ordinanza — n. 11795/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation and mere factual complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11795/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court's reasoning regarding her complicity in aggravated theft was insufficient and contradictory. The court rejected this claim because the argument merely reiterated facts already disavowed in the appellate decision without providing new, specific legal critique.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it consists solely of mere complaints on facts or merely reiterates arguments already rejected in the lower court without offering a specific, reasoned critique.

Parole chiave

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inadmissibility appeal specific argumentation requirement mere factual complaints reiteration of rejected grounds criminal procedure law Court of Cassazione complicity in theft partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 366 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone
260608 - 01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOBOC MARINELA MARIA nato il 08/07/1998 avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Rilevato che Marinela Maria Boboc ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile del delitto di furto aggravato; rilevato che con l'unico motivo di impugnazione la ricorrente denunzia l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine al suo coinvolgimento nel reato in qualità di concorrente; ritenuto che tale motivo, oltre a non essere consentito in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, sia altresì non deducibile in quanto fondato su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, sicché esso deve essere considerato come non specifico in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608 - 01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio