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Ordinanza — n. 11792/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeal as inadmissible due to explicit withdrawal by the defendant without valid grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11792/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Fulvia Pistolesi inadmissible following her explicit withdrawal via her defense counsel. Although the defendant argued for a review of sentencing increases, the court noted that the withdrawal lacked specific reasons, preventing an assessment of any lack of fault. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to bear the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 600 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the appellant explicitly withdraws the request without providing valid reasons, thereby precluding the court from evaluating potential lack of fault.

Parole chiave

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criminal appeal withdrawal inadmissibility declaration lack of fault assessment procedural costs allocation defense counsel representation procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia condono delle spese procedurali rinuncia alla motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 600 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PISTOLESI FULVIA nato a CAMPOFELICE DI ROCCELLA il 10/04/1966 avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 26255/24 Rilevato che Fulvia Pistolesi è stata condannata alle pene di legge per il reato dell'art. 44 lett. c), per il reato degli art. 64 e 71, per il reato degli art. 83, 93 e 95, d.P.R. n. 380 del 2001; Rilevato che l'imputata lamenta con un unico motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla pena per l'omessa motivazione degli aumenti della continuazione;

Rilevato che l'imputata ha presentato la rinuncia al ricorso per mezzo del suo difensore, procuratore speciale; Rilevato che non sono indicati i motivi della rinuncia per cui non si può apprezzare un'eventuale mancanza di colpa della ricorrente; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in cinquecento euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente