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Ordinanza — n. 11666/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding drug trafficking mitigation. The appeal is inadmissible due to generic assertions without factual specificity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11666/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible for manifestly unfounded and non-specific grounds. The appellant argued that the lower court failed to qualify the facts under Article 73, paragraph 5, of the Drug Trafficking Law, relying solely on the quantitative weight of the drugs. The court rejected this, noting the lower court's comprehensive reasoning considered both qualitative and quantitative factors alongside other parameters like tools and duration, which aligns with established case law requiring a holistic assessment for minor offense mitigation.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; Art. 616 c.p.p.: The appeal is inadmissible if the grounds are generic and assertive rather than specific, failing to critically engage with the lower court's reasoning on the exclusion of the minor offense mitigation clause.

Parole chiave

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drug trafficking mitigation inadmissible appeal lack of specificity quantitative weight holistic assessment legittimazione ad agire legittimazione a contestare licenza motivi probatori

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Pasquale Semeraro ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo, con due motivi di ricorso, violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla mancata riqualificazione del fatto in quello di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
D.L. n. 146 del 2013
2 del D.L. n. 146 del 2013 (conv.
legge n. 10 del 2014
in legge n. 10 del 2014) e della legge 16.05.2014 n.
legge 16.05.2014 n. 79
10 del 2014) e della legge 16.05.2014 n. 79 che ha N.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.
Sez. U. n. 51063 del 27/09/2018
Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010
Sez. U, n. 17 del 21/06/2000
247911 e Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Pri- mavera, Rv.
Sez. 3, n. 23945 del 29/4/2015
anche ex multis, Sez. 3, n. 23945 del 29/4/2015, Xhihani, Rv.
Sez. 3, 32695 del 27/03/2015
Sez. 3, 32695 del 27/03/2015, Genco, Rv.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEMERARO PASQUALE nato a CORIGLIANO CALABRO il 14/05/1988 avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 1203/2025 R.G. Motivi della decisione 1. Pasquale Semeraro ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo, con due motivi di ricorso, violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla mancata riqualificazione del fatto in quello di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, per avere la Corte di appello escluso tale ipotesi attenuata sulla base di un apparato argomentativo del tutto carente e circoscritto alla valutazione del solo parametro quantitativo costituto dal c.d. dato ponderale dello stupefacente rinvenuto. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolu- tamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché, lungi dal confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, si limitano a reiterare profili di censura già adeguatamente e corretta- mente vagliati e disattesi dalla Corte di appello, lamentando, in maniera del tutto generica e aspecifica, una presunta carenza e/o contraddittorietà della motiva- zione non emergente dal provvedimento impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassa- zione). Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

3. Ed invero, i giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto con ampia motivazione, pienamente corrispondente ai principi più volte affermati sul punto, del perché hanno ritenuto i fatti in contestazione non riconducibili alla pre- visione incriminatrice di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309/1990, evidenziando come l'imputato era stato rinvenuto nella disponibilità di due bilancini di precisione e sorpreso a detenere in quantitativo notevole di marijuana, pari a 245 dosi già confezionate oltre ad altri 100 grammi ancora da suddividere, così integrando la condotta censurata un'attività di spaccio di stupefacenti di carattere professionale idonea a diffondere sul mercato degli stupefacenti della zona quantità significative.

Il provvedimento impugnato, pertanto, appare pienamente conforme al dic- tum di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di stupefacenti, la fattispe- cie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R., n. 309 del 1990- anche all'esito della formulazione normativa introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014) e della legge 16.05.2014 n. 79 che ha N. 1203/2025 R.G. convertito con modificazioni il decreto-legge 20.3.2014 n. 36- può essere ricono- sciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressa- mente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), con una va- lutazione che deve essere complessiva, ma al cui esito è possibile che uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considera- zione restando priva di incidenza sul giudizio (così Sez.

U. n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 che, a pag. 14 della motivazione, ricordano che rimangono pertanto attuali i principi affermati nei precedenti arresti delle Sez. U., n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911 e Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Pri- mavera, Rv. 216668 cfr. anche ex multis, Sez. 3, n. 23945 del 29/4/2015, Xhihani, Rv. 263551, nel giudicare un caso in cui è stata ritenuta legittima l'esclusione dell'attenuante in esame per la protrazione nel tempo dell'attività di spaccio, per i quantitativi di droga acquistati e ceduti, per il possesso della strumentazione ne- cessaria per il confezionamento delle dosi e per l'elevato numero di clienti; conf.

Sez. 3, 32695 del 27/03/2015, Genco, Rv. 264491, in cui la Corte ha ritenuto ostativo al riconoscimento dell'attenuante la diversità qualitativa delle sostanze detenute per la vendita, indicativa dell'attitudine della condotta a rivolgersi ad un cospicuo e variegato numero di consumatori).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il