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Ordinanza — n. 11663/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against a plea-bargain sentence for drug trafficking, citing procedural inadmissibility and lack of specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11663/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by two drug traffickers inadmissible, rejecting arguments regarding sentencing reductions and lack of acquittal conditions. The court held that in plea-bargain procedures under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure, complaints about waived acquittal grounds or omitted aggravating circumstances are procedurally barred. Consequently, the appeals were dismissed, and the defendants were ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: In plea-bargain proceedings, appeals challenging the reduction of sentence or the omission of acquittal conditions are inadmissible as they concern waived grounds.

Parole chiave

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plea bargain procedure inadmissible appeal waived acquittal grounds drug trafficking offense procedural bar sentencing reduction Code of Criminal Procedure responsabilità disciplinare

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod.
Art. 129 c.p.p.
La difesa di Dervishaj Demian deduce violazione di legge e vizio di moti- vazione in ordine al mancato proscioglimento ex art. 129 cod.
Art. 616 c.p.p.
Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 59 c.p.p.
In particolare, il ricorrente lamenta che la Corte territoriale avrebbe sul punto fornito una motivazione del tutto carente e contraddittoria quanto alla ricorrenza del coefficiente psicologico necessario ad ascrivere tale circostanza aggravante ai sensi dell'art. 59, comma 2 cod.
Art. 80 d.P.R. 309/1990
Lacchin Filippo si affida ad un unico motivo di ricorso deducendo viola- zione dell'art. 80, comma 2, d.P.R.
art. 599bis cod. proc. pen
art. 59, comma 2 cod. pen
In particolare, il ricorrente lamenta che la Corte territoriale avrebbe sul punto fornito una motivazione del tutto carente e contraddittoria quanto alla ricorrenza del coefficiente psicologico necessario ad ascrivere tale circostanza aggravante ai sensi dell'art. 59, comma 2 cod.
art. 129 cod. proc. pen
La difesa di Dervishaj Demian deduce violazione di legge e vizio di moti- vazione in ordine al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 118 cod. pen
è operativo nei casi in cui - come quello di specie - la circostanza è di natura oggettiva e, dunque, è estensibile ai concorrenti (art. 118 cod. pen.), in capo ai quali tale minimo coefficiente soggettivo deve es- sere comunque sussistente e riconoscibile.
art. 59 cod. pen
In particolare, il ricorrente lamenta che la Corte territoriale avrebbe sul punto fornito una motivazione del tutto carente e contraddittoria quanto alla ricorrenza del coefficiente psicologico necessario ad ascrivere tale circostanza aggravante ai sensi dell'art. 59, comma 2 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
Sez. U n. 8825 del 27/10/2016
Sez. 1 n. 944 del 23/10/2019
Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019
Sez. 2 Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018
Sez. 3 n. 30190 del 8/3/2018
Sez. 6 n. 35108 del 8/5/2003
Sez. 2 n. 39663 del 16/6/2004
Sez. 1 n. 43721 del 15/11/2007
Sez. 1 n. 15601 del 28/3/2008
Sez. 6 n. 40573 del 30/9/2008
Sez. 1 n. 20967 del 26/2/2009
Sez. 5 n. 38530 del 03/6/2009
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LACCHIN FILIPPO (CUI 06G3EC8) nato il 10/10/1997 DERVISHAJ DEMIAN (CUI 04HYMEB) nato il 17/10/1997 avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; t N. 933/2025 R.G. Motivi della decisione 1. Lacchin Filippo e Dervishaj Demian ricorrono, tramite distinti ricorsi affidati a diversi difensori di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di Appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza del GIP presso il Tribunale di Pordenone del 19 settembre 2023, su concorde richiesta delle parti ex art. 599bis cod. proc. pen., ha ridotto la pena inflitta a Dervishaj Demian, mentre ha confer- mando la sentenza impugnata nei confronti di Lacchin Filippo, condannato già in primo grado alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 6.000,00 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 110 e 73, comma 4 e 80 comma 3 d.PR 309/1990. 1.1.

Lacchin Filippo si affida ad un unico motivo di ricorso deducendo viola- zione dell'art. 80, comma 2, d.P.R. 309 del 1990 e/o vizio motivazionale in rela- zione alla ritenuta aggravante dell'ingente quantità. In particolare, il ricorrente lamenta che la Corte territoriale avrebbe sul punto fornito una motivazione del tutto carente e contraddittoria quanto alla ricorrenza del coefficiente psicologico necessario ad ascrivere tale circostanza aggravante ai sensi dell'art. 59, comma 2 cod. pen., travisando gli elementi di prova indicati a sostegno della conoscibilità della stessa da parte del ricorrente. 1.2.

La difesa di Dervishaj Demian deduce violazione di legge e vizio di moti- vazione in ordine al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. con con- seguente illegittimità del trattamento sanzionatorio irrogato. Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Quanto al ricorso di Lacchin Filippo, il motivo sopra richiamato è manife- stamente infondato, in quanto assolutamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni e del tutto assertivo. Lo stesso, in particolare, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguata- mente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), e risulta altresì afferente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni di- fensive.

Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di Appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto - e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, N. 933/2025 R.G. in primis, hanno evidenziato come, quanto all'aggravante dell'ingente quantitativo di sostanza stupefacente, non vi e dubbio che, a fronte di un quantitativo di prin- cipio attivo pari a 2909,702 g (ossia a quasi 3 kg.), l'aggravante dia stata corret- tamente ritenuta dal giudice di prime cure (il richiamo è a pag. pag. 34 e ss. della sentenza di primo grado).

E come su questo punto non vi sia contestazione. I giudici del gravame del merito hanno, poi, dato conto degli elementi di prova in ordine alla imputabilità soggettiva dell'aggravante in parola. In sentenza si ricorda correttamente come, in base a quanto. prevede l'art.59 comma 2 cod. pen., il coefficiente psichico necessario per il suo riconoscimento non si identifica con il dolo (ovvero con la piena consapevolezza ed accettazione dell'evento accessorio), ma è necessario solo che la circostanza che aggrava la condotta sia, in alternativa, (a) conosciuta, (b) ignorata per colpa, (c) ritenuta inesistente per errore determinato da colpa.

E che il criterio di imputazione previ- sto dall'art. 59 comma 2 cod. pen. è operativo nei casi in cui - come quello di specie - la circostanza è di natura oggettiva e, dunque, è estensibile ai concorrenti (art. 118 cod. pen.), in capo ai quali tale minimo coefficiente soggettivo deve es- sere comunque sussistente e riconoscibile. Infatti l'art.118 cod. pen., che indica i criteri di valutazione delle circostanze in caso di "concorso di persone", si limita prescrivere che alcune circostanze "soggettive" devono essere valutate in rela- zione al singolo concorrente, ma non modifica il criterio "generale" di imputazione soggettiva delle aggravanti, previsto dall'art. 59 cod. pen.

Ebbene, come si dà conto in sentenza (pagg. 16-17) nel caso in esame il Lacchin riferisce in sede di interrogatorio di aver preso visione del contenuto di tale borsone (nel quale la p.g. procedente rinverrà 15 sacchetti in cellophane tra- sparente , 13 dei quali termosaldati, contenenti oltre un chilo ciascuno di mari- juana, oltre a materiale per il taglio ed il confezionamento), ammonendo il Dervi- shaj sul fatto che quello era un luogo rischioso per detenere un (così ingente) quantitativo di marijuana. Del resto, se il luogo poteva andar bene per uno/due kg. ripostivi a inizio febbraio, diventava meno adatto, invece, per un quantitativo ben più elevato.

Peraltro, quantitativi inferiori di sostanza stupefacente ben avreb- bero potuto essere detenuti per conto dell'amico Dervishàj presso l'abitazione del Lacchin (che teneva dietro il divano in casa propria, come emerso all'esito della perquisizione, ben mezzo chilo di marijuana). In ogni caso, con motivazione priva di aporie logiche, la Corte triestina rileva essere prevedibile, in concreto, che il Dervishaj avrebbe riposto nel borsone un ingente quantitativo di marijuana, perché ,altrimenti, avrebbe utilizzato un conte- nitore più piccolo, meno ingombrante e più facilmente occultabile, nonché singoli sacchetti di cellophane più piccoli (anziché sacchetti da 1 kg. ciascuno).

Il Lacchin N. 933/2025 R.G. lo aveva lasciato libero di riempire il borsone a suo piacimento, senza alcuna su- pervisione. Ed invero, come correttamente sottolineato dalla stessa Corte di ap- pello, ai sensi dell'art. 59, comma 2, cod. pen., perché una circostanza aggravante venga posta a carico dell'agente, non sarebbe neppure necessario che egli ne co- noscesse l'esistenza, essendo sufficiente che questi l'abbia ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore determinato da colpa (cfr. Sez. 6, n. 13087 del 05/03/2014, Mara e altri, Rv. 258643).

Più recentemente il principio è stato ribadito laddove si è ritenuto che, ai fini del riconoscimento della circostanza aggravante dell'ingente quantità, di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, è necessario che sia accertata, ai sensi dell'art. 59, comma secondo, cod. pen., la colpevolezza dell'agente in rela- zione alla predetta circostanza, per la quale è sufficiente la prova che questi l'abbia ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore dovuto a colpa (Sez. 4, n. 18049 del 14/04/2022, in una fattispecie relativa alla importazione di 21 chilo- grammi di cocaina, in cui la Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante per il con- corrente che abbia assunto il ruolo di corriere, in ragione della cospicua somma di denaro impiegata per l'acquisto e per le cautele adottate nella sua consegna).

3. Quanto al ricorso di Dervishaj Demian, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile. Questa Corte di legittimità ha infatti chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art.599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore ge- nerale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valuta- zione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01;

Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01; Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969). Costituisce, pertanto, ius receptum che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato prosciogli- mento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di circostanze aggravanti in quanto, a causa dell'effetto devolu- tivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (così Sez. 3, n. 30190 del 8/3/2018 Hoxha e altro Rv. 273755 che, in applicazione N. 933/2025 R.G. del principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cessazione proposto avverso la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen., con cui l'imputato deduceva la man- canza di motivazione sulle condizioni di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e sulla circostanza aggravante di cui all'art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990).

Tali principi, peraltro, erano stati già affermati anche per la previgente richiesta avanzata a norma dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 35108 del 8/5/2003, Zardini, Rv. 226707; Sez. 2, n. 39663 del 16/6/2004, Calabrese ed altri, Rv. 231109; Sez. 1, n. 43721 del 15/11;2007, Grillo e altro, Rv. 238686; Sez. 1, n. 15601 del 28/3/2008, Caldarelli, Rv. 240146; Sez. 6, n. 40573 del 30/9/2008, Gallo ed altro, Rv. 241486; Sez. 1, n. 20967 del 26/2/2009, Anaclerio ed altri, Rv. 243546; Sez. 5, n. 38530 del 03/6/2009, B. ed altri, Rv. 245144).

4. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese