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Ordinanza — n. 11660/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to file within fifteen days of notification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11660/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed outside the statutory fifteen-day deadline. The appellant, Massimo Motta, sought annulment of a lower court order rejecting his claim for compensation regarding unjust detention, but the appeal was submitted on December 12, 2024, after the order was notified on November 13, 2024. The court ruled that since no fault was found in the delay, the appellant must pay the procedural costs and a monetary fine.

Regesto Legislator

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Art. 610 comma 5bis c.p.p.; Art. 585 comma 1 lett. a) c.p.p.: Appeals against orders on compensation for unjust detention must be filed within fifteen days of notification; failure to meet this strict deadline renders the appeal inadmissible without fault.

Parole chiave

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inadmissible appeal unjust detention compensation fifteen day deadline procedural costs monetary fine sanction misura di contenzione messa in libertà provvisoria divieto di molestie

Disposizioni normative citate

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Art. 610 comma 5bis cod. proc. pen.
Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art.
Art. 585 comma 1 lett. a) cod. proc. pen.
Il termine per la proposizione del ricorso per cassazione, avverso l'ordinanza che decide sulla domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione è, ai sensi dell'art. 585, comma primo, lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
A norma dell'art. 616 cod.
art. 314 cod. proc. pen
Massimo Motta ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso l'ordinanza ex art. 314 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 45409 del 16/10/2013, Pelella
Sez. 4, n. 45409 del 16/10/2013, Pelella, Rv.
Sez. 3, n. 26370 del 25/3/2014, Hadfi
Sez. 3, n. 26370 del 25/3/2014, Hadfi, Rv.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOTTA MASSIMO nato a LAMEZIA TERME il 06/12/1979 avverso l'ordinanza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdate-avvise-alle_part i ; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 852/2025 R.G. Motivi della decisione 1. Massimo Motta ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso l'ordinanza ex art. 314 cod. proc. pen. indicata in epigrafe, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale laddove la Corte territoriale ha rigettato la richiesta di inden- nizzo. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Il termine per la proposizione del ricorso per cassazione, avverso l'ordinanza che decide sulla domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione è, ai sensi dell'art. 585, comma primo, lett. a), cod. proc. pen. di quindici giorni che decor- rono dalla notifica della predetta ordinanza conclusiva del procedimento, al quale, ancorché concernente l'esistenza di una obbligazione pecuniaria nei confronti del soggetto colpito da custodia cautelare, si applicano le norme del codice di rito penale (cfr.

Sez. 4, n. 45409 del 16/10/2013, Pelella, Rv. 257554; conf. Sez. 3, n. 26370 del 25/3/2014, Hadfi, Rv. 259187). Ebbene, come si evince dagli atti, e come peraltro dichiara lo stesso difensore ricorrente alla prima pagina del proprio atto di impugnazione, risulta che il prov- vedimento impugnato è stato notificato, con posta certificata (PEC), al difensore e al ricorrente in data 13/11/2024. L'impugnazione che ci occupa risulta proposta il 12/12/2024, e, dunque, è stata proposta oltre il termine di legge.

3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. C