Cassation appeal dismissed as inadmissible due to new procedural rules limiting appeal grounds for plea bargain sentences.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Alessandro Giappone and Giuseppe Napoli inadmissible without formalities. The applicants challenged a plea bargain sentence, arguing the lower court failed to issue a separate acquittal judgment as required by Article 129 of the Code of Criminal Procedure. However, the Court noted that since August 3, 2017, appeals against plea bargain sentences are restricted to specific grounds regarding the defendant's will, legal qualification, and penalty legality, excluding procedural defects like missing acquittal pronouncements. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay the procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610 comma 5bis cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences filed after August 3, 2017, are inadmissible if they concern grounds other than the defendant's will, legal qualification, or penalty legality, such as the absence of a separate acquittal judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GIAPPONE ALESSANDRO nato a PALERMO il 29/09/1995 NAPOLI GIUSEPPE nato a PALERMO il 29/12/1988 avverso la sentenza del 26/11/2024 del GIP TRIBUNALE di PALERMOdate-avviso-alle-p*Ft; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 833/2025 R.G. Motivi della decisione 1. Alessandro Giappone e Giuseppe Napoli ricorrono, con due separati ricorsi, di uguale contenuto, a mezzo del comune difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata loro applicata la pena richiesta ai sensi degli artt.444 e ss. cod. proc. pen. deducendo violazione di legge in relazione alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2. I ricorsi sono palesemente inammissibili per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza , all'erronea qualificazione giu- ridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza". Non rientra più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazione quello - come avvenuto nel caso che ci occupa- attinente la mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedi- mento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indi- cata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così