Cassation appeal dismissed as inadmissible due to the defendant's formal withdrawal of the appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal filed by Talbi Nassim against the Florence Court of Appeal was declared inadmissible following the defendant's formal withdrawal of the request on February 4, 2025. Although the initial grounds involved alleged violations of law regarding property responsibility and sentencing circumstances, the procedural outcome shifted entirely upon the defendant's personal renunciation. The court ruled that because the withdrawal was not specified as motivated by lack of fault, the appeal is barred under Article 591 of the Code of Criminal Procedure, resulting in a condemnation to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 lett. d) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal becomes inadmissible if the appellant formally renounces the request, and the appellant is condemned to pay procedural costs and a fine when the renunciation is not motivated by lack of fault.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TALBI NASSIM CUI 05Z3TH4 nato il 30/10/1988 avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 585/2025 R.G. Motivi della decisione 1. Talbi Nassim aveva proposto ricorso, a mezzo del proprio difensore, av- verso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motiva- zionale con un primo motivo in punto di responsabilità, assumendo che manchi la prova della proprietà della sostanza stupefacente caduta in sequestro in capo al ricorrente, e con un secondo motivo in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e, di conseguenza, alla determinazione della pena. Chiedeva, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2. In data 4/2/2025, tuttavia, l'imputato detenuto ha fatto pervenire rinuncia al ricorso sottoscritta personalmente.
3. A seguito dell'intervenuta formale rinuncia va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 591 lett.
d) cod. proc. pen..
4. Non essendo specificati i motivi della rinuncia e pertanto non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sentenza 13.6.2000 n. 186), alla condanna del ricorrentral pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 11/03/2025 gliere este