Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11654/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of standing under new procedural rules requiring lawyer signatures.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11654/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Mejjoudou Hicham inadmissible without formalities. The appellant argued a defect in reasoning regarding liability, but the court found the petition was signed personally by the defendant after August 3, 2017. Consequently, the court ruled that the appeal was inadmissible because the new procedural law requires such appeals to be signed by registered defense lawyers, not the accused directly.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 610 comma 5bis c.p.p.; Art. 1 comma 62 legge 23.6.2017 n. 103: Appeals to the Court of Cassation filed by the accused personally after August 3, 2017, are inadmissible as they lack standing and must be signed by registered defense lawyers.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of standing procedural inadmissibility defense lawyer signature Court of Cassation appeal personal appeal by accused diritto di ottenere una decisione verdetto di colpevolezza perseguimento penale per diffamazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610 comma 5bis cod. proc. pen.
Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art.
Art. 1 comma 62 della legge 23.6.2017 n. 103
introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n.
Art. 571 cod. proc. pen.
Art. 613 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
A norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEJJOUDOU HICHAM nato il 03/09/1981 avverso la sentenza del 11/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdat-e-~atte-parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 583/2025 R.G. Motivi della decisione 1. Mejjoudou Hicham ricorre, personalmente, avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo e vizio motivazionale in relazione all'affermazione di respon- sabilità. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017, es- sendo stato proposto da soggetto privo di legittimazione. Il ricorso risulta, infatti, sottoscritto personalmente dall'imputato in data suc- cessiva al 3/8/2017 e pertanto, nella piena vigenza della I. 103/2017 che ha mo- dificato gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. , prevedendo che il ricorso per cassa- zione non possa essere più presentato dalla parte direttamente ma debba essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale deila Corte di Cassazione.

3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso