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Ordinanza — n. 11651/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of legal grounds and failure to cite specific legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11651/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Jecop Okoromu Jonathan inadmissible for failing to meet statutory requirements for a cassation petition. The appellant argued that the lower court erred in not recognizing a lesser offense under Article 73, paragraph 5, of the Drug Trafficking Law, citing the small quantity of cocaine involved. The court rejected this claim because the appeal lacked necessary legal reasoning, did not adequately critique the lower court's analysis of the drug quantity and organizational role, and was not grounded in specific legal grounds as required by law.

Regesto Legislator

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Art. 368, comma 1, c.p.p.; Art. 616, comma 1, c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is not based on a necessary critique of the lower court's reasoning, lacks specific legal grounds, and fails to cite the relevant parts of the contested decision.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of legal grounds drug trafficking lesser offense Article 73 paragraph 5 procedural requirements appeal testimonianza della vittima gravi addebiti penali delitto contro l'ambiente

Disposizioni normative citate

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Art. 368, comma 1, c.p.p.
Art. 616, comma 1, c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Okoromu Jonathan Jecop ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sen- tenza di cui in epigrafe deducendo con unico motivo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi di reato meno grave di cui all"art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.
D.L. n. 146 del 2013
2 del D.L. n. 146 del 2013 (conv.
legge n. 10 del 2014
in legge n. 10 del 2014) e della legge 16.5.2014 n.
legge 16.5.2014 n. 79
10 del 2014) e della legge 16.5.2014 n. 79 che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 20.3.2014 n.
decreto-legge 20.3.2014 n. 36

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.
Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018
Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010
14 della motivazione, ricordano che rimangono pertanto attuali i principi affermati nei precedenti arresti delle Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv.
Sez. U, n. 17 del 21/06/2000
247911 e Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv.
Sez. 3, n. 23945 del 29/4/2015
anche ex multis, Sez. 3, n. 23945 del 29/4/2015, Xhi- hani, Rv.
Sez. 3, n. 32695 del 27/03/2015
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JECOP OKOROMU JONATHAN nato il 03/08/1974 avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 544/2025 R.G. Motivi della decisione 1. Okoromu Jonathan Jecop ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sen- tenza di cui in epigrafe deducendo con unico motivo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi di reato meno grave di cui all"art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Lamenta che non siano state valutate adeguatamente a tal fine modalità della condotta e circostanze dell'azione che, secondo la tesi proposta in ricorso, stante anche il quantitativo ridotto della sostanza, farebbero rientrare la fattispecie di cui all'imputazione nell'ipotesi di cui al quinto comma. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il motivo in questione non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata ed è privo della puntuale enunciazione delle rag di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassa- zione). Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

3. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiva- zione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata), hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla mancata riconduzione della fattispecie nell'alveo del disposto dell'art. 73 comma 5, ed in particolare: a. il co- spicuo quantitativo importato dall'Olanda (470 grammi di cocaina, di cui sono stati recuperati 264,64 grammi netti corrispondenti a 27 ovuli da 10 grammi ciascuno); b. il quantitativo di principio attivo cocaina cloridrato di cocaina contenuto nella sostanza (67,48 grammi); c. l'elevato livello di organizzazione dell'attività illecita con una ripartizione di ruoli che prevedeva lo Jecop come custode e venditore della sostanza.

In più nel caso in questione - rileva la sentenza impugnata - lo Jecop oltre ad esser stato ideatore del dirottamento della sostanza ha preso personal- mente in consegna la cocaina e reperito un altro soggetto per custodire la stessa. Quindi stante la potenzialità diffusiva del quantitativo, il contesto del fatto, e i N. 544/2025 R.G. collegamenti anche con l'ambiente internazionale del narcotraffico, i giudici del gravame non hanno ritenuto che il fatto fosse connotato da minima offensività. Ciò nel solco del consolidato dictum di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - anche all'esito della formulazione normativa introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014) e della legge 16.5.2014 n. 79 che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 20.3.2014 n. 36 - può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'a- zione), con una valutazione che deve essere complessiva, ma al cui esito è possi- bile che uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione restando priva di incidenza sul giudizio (così Sez.

U. n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 che, a pag. 14 della motivazione, ricordano che rimangono pertanto attuali i principi affermati nei precedenti arresti delle Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911 e Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668 cfr. anche ex multis, Sez. 3, n. 23945 del 29/4/2015, Xhi- hani, Rv. 263551, nel giudicare un caso in cui è stata ritenuta legittima l'esclusione dell'attenuante in esame per la protrazione nel tempo dell'attività di spaccio, per i quantitativi di droga acquistati e ceduti, per il possesso della strumentazione ne- cessaria per il confezionamento delle dosi e per l'elevato numero di clienti; conf.

Sez. 3, 32695 del 27/03/2015, Genco, Rv. 264491, in cui la Corte ha ritenuto ostativo al riconoscimento dell'attenuante la diversità qualitativa delle sostanze detenute per la vendita, indicativa dell'attitudine della condotta a rivolgersi ad un cospicuo e variegato numero di consumatori).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo