Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal grounds and improper challenge to sentencing logic.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Ivan Maione inadmissible because it failed to meet statutory requirements for a legality review. The appellant argued the lower court's reasoning was illogical and merely repeated first-instance arguments without objective evidence, but the Court found this motive insufficient as it lacked specific legal grounds and improperly sought a re-evaluation of sentencing. Consequently, the Court upheld the appellate judgment's penalty determination and ordered the appellant to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, 365, 366 c.p.p.; A cassation appeal must be grounded in specific legal errors and cannot merely challenge the logic of sentencing or repeat arguments already examined by the court of merit.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAIONE IVAN nato a NAPOLI il 19/11/1977 avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 283/2025 R.G. Motivi della decisione 1. Ivan Maione ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo con unico motivo manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, lamentando mera ripetizione da parte della Corte territoriale delle argomentazioni del giudice di prime cure con una valutazione soggettiva basata esclusivamente su ipotesi investigative prive di riscontro oggettivo. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2. Il motivo in questione non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata ed è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassa- zione). Inoltre, lo stesso è volto a prefigurare una rivalutazione o e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da una pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valo- rizzate dai giudici di merito ed afferisce al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difen- sive (sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, Del Papa, Rv. 276288-01;
Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv, 271243); Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
3. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiva- zione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. La motivazione in punto di dosimetria della pena nel provvedimento impu- gnato è logica, coerente e corretta in punto di diritto (sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena cfr. Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, Del Papa, Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243). I giudici del gravame del merito hanno risposto al devoluto, afferente alle sole questioni sul trattamento sanzionatorio, confermando e condividendo la scelta dei giudici di prime cure che hanno concesso le circostanze attenuanti generiche nella N. 283/2025 R.G. massima estensione, ma, tenuto conto della reiterazione, hanno deciso di disco- starsi dal minimo edittale nella determinazione della pena base.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle a