Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to improper grounds and failure to cite specific legal reasons.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the grounds raised were not permitted under the law for this stage of proceedings. The appellant complained about disproportionate sentencing and logical flaws, but the lower court had already adequately examined these defenses with sufficient motivation. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary legal critique and specific reasoning required for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 lett. b) d) e) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it reproduces grounds already examined by the trial court without a critical analysis of the legal arguments justifying the decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IANNONE DIEGO nato a ACERRA il 13/08/2004 avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; -e A N. 249/2025 R.G. Motivi della decisione 1. Diego Iannone ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo con unico motivo violazione del combinato disposto di cui all'art. 606 lett.
b) d) e) cod. proc. pen., per palese violazione della legge penale e per la manifesta illogicità della motivazione, tale da rendere non intellegibile il processo logico-giuridico posto alla base della decisione. In particolare, lamenta un trattamento sanionatorio sproporzionato ed ingiusto. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2. Il motivo in questione non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scandito da necessaria cri- tica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei cor- relati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto es- senziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassa- zione) e afferisce al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illo- gica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (sull'onere moti- vazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, Del Papa, Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243). Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile 3.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiva- zione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto con una ampia mo- tivazione con cui il ricorrente non si confronta della penale responsabilità dell'odierno ricorrente e del compendio probatorio che ha portato all'affermazione della stessa (pagg. 4-6), della imposssibilità di riqualificare i fatti ai sensid ell'art. 73, comme 5, d.P.R. 309/90 (pag.
7) e, quanto al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche hanno dato conto di avere valutato, negativa- mente per l'odierno ricorrente, la gravità del delitto contestato, le modalità e le circostanze dell'azione, le caratteristiche quantitative e qualitative delle sostanze sequestrata, la condotta oppositiva assunta dall'imputato nei confronti delle Forze dell'Ordine durante l'intervento. N. 249/2025 R.G. Il provvedimento impugnato appare collocarsi nell'alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle atte- nuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo nega- tivo comportamento processuale).
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell