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Ordinanza — n. 11645/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for waived appeal reasons regarding agreed sentence quantification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11645/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant waived specific grounds for acquittal and sentence determination during the appellate agreement. The appellant argued that the court failed to consider the absence of proof for transfer and the occasional nature of the conduct when quantifying the agreed penalty. The Court ruled that such waived issues cannot be raised in a subsequent appeal, as the parties' agreement created a binding procedural pact that precludes unilateral modification of the agreed terms.

Regesto Legislator

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Art. 599bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: In appeals regarding agreed sentences, appeals based on waived grounds such as acquittal causes or sentence determination are inadmissible, binding the parties to their initial agreement.

Parole chiave

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agreed sentence appeal waived procedural grounds inadmissible cassation appellate agreement procedural pact binding caso di garanzia nella promessa del fatto di un terzo controllo della commisurazione della pena censura dell'accertamento dei fatti

Disposizioni normative citate

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Art. 599bis c.p.p.
L'impugnazione che ci occupa risulta, infatti, proposta contro una sentenza pronunciata ex art. 599bis cod.
Art. 610 c.p.p.
Il ricorso è palesemente inammissibile per una causa che può dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod.
Art. 616 c.p.p.
A norma dell'art. 616 cod.
Art. 129 c.p.p.
309/90 non si sarebbe tenuto conto, nella determinazione della stessa, dell'assenza di prove di cessione e dell'occasionalità della condotta, nonché dell'assenza di motivazione in relazio- ne all'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.
Law 23.6.2017 n. 103
art. 129 cod. proc. pen
309/90 non si sarebbe tenuto conto, nella determinazione della stessa, dell'assenza di prove di cessione e dell'occasionalità della condotta, nonché dell'assenza di motivazione in relazio- ne all'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 599bis cod. proc. pen
L'impugnazione che ci occupa risulta, infatti, proposta contro una sentenza pronunciata ex art. 599bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 35846 del 11/09/2024, Manzato
e, altresì, a vizi attinenti alla de- terminazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione in- flitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 35846 del 11/09/2024, Manzato, non mass.;
Sez. 7 ord. n. 35671 del 17/09/2024, Pepe
Sez. 7 ord. n. 35671 del 17/09/2024, Pepe; Sez.
Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Spina
35671 del 17/09/2024, Pepe; Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv.
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello
285628 - 02; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.
Sez. 5, ord. n. 29243 del 04/06/2018, Casero
(così Sez. 5, ord. n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv.
Sez. 6, n. 35108 del 8/5/2003, Zardini
(Sez. 6, n. 35108 del 8/5/2003, Zardini, Rv.
Sez. 2, n. 39663 del 16/6/2004, Calabrese ed altri
Sez. 1, n. 43721 del 15/11/2007, Grillo e altro
231109; Sez. 1, n. 43721 del 15/11/2007, Grillo e altro, Rv.
Sez. 1, n. 15601 del 28/3/2008, Caldarelli
238686; Sez. 1, n. 15601 del 28/3/2008, Caldarelli, Rv.
Sez. 6, n. 40573 del 30/9/2008, Gallo ed altro
240146; Sez. 6, n. 40573 del 30/9/2008, Gallo ed altro, Rv.
Sez. 1, n. 20967 del 26/2/2009, Anaclerio ed altri
241486; Sez. 1, n. 20967 del 26/2/2009, Anaclerio ed altri, Rv.
Sez. 5, n. 38530 del 03/6/2009, B. ed altri
243546; Sez. 5, n. 38530 del 03/6/2009, B. ed altri, Rv.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAMBELLO GENNARO nato a NAPOLI il 22/01/1988 avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdatcr-avvi-se-alfe-parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 214/2025 R.G. Motivi della decisione 1. Gennaro Zambello ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sen- tenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena concordata ai sensi degli artt. 599bis e 605 cod. proc. pen. deducendo violazione di legge in punto di quantificazione della pena, lamentando che, pur essendogli stata rico- nosciuta l'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 non si sarebbe tenuto conto, nella determinazione della stessa, dell'assenza di prove di cessione e dell'occasionalità della condotta, nonché dell'assenza di motivazione in relazio- ne all'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e all'idoneità della pena. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il ricorso è palesemente inammissibile per una causa che può dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. L'impugnazione che ci occupa risulta, infatti, proposta contro una sentenza pronunciata ex art. 599bis cod. proc. pen. con cui il giudice di appello, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato l'accordo intervenuto tra le parti e questa Corte di legittimità ha chiarito che in tema di concordato in appello, è ammissibile solo il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599- bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla de- terminazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione in- flitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 35846 del 11/09/2024, Manzato, non mass.;

Sez. 7 ord. n. 35671 del 17/09/2024, Pepe; Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv. 285628 - 02; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102- 01; Sez. 2, ord. n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969). E in altra condivisibile pro- nuncia si è ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a que- stioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzio- ne dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla Ilegge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compr so il giudizio di N. 214/2025 R.G. legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'imp1rgnazione. (così Sez. 5, ord. n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194, che in applicazione del principio, in un caso analogo a quello che ci occupa, ha ritenu to inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.).

Una volta che le parti hanno esercitato il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, il patto non può essere unilateral- mente modificato - salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata - da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione. Ipotesi che, di certo, non ricorre nel caSo di specie. Tali principi, peraltro, erano stati già affermati anche per la previgente ri- chiesta avanzata a norma dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 35108 del 8/5/2003, Zardini, Rv. 226707;

Sez. 2, n. 39663 del 16/6/2004, cala- brese ed altri, Rv. 231109; Sez. 1, n. 43721 del 15/11/2007, Grillo e altro, Rv. 238686; Sez. 1, n. 15601 del 28/3/2008, Caldarelli, Rv. 240146; Sez. 6, n. 40573 del 30/9/2008, Gallo ed altro, Rv. 241486; Sez. 1, n. 20967 del 26/2/2009, Anaclerio ed altri, Rv. 243546; Sez. 5, n. 38530 del 03/6/2009, B. ed altri, Rv. 245144).

3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, tenuto conto del coefficiente della colpa stessa (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000) e della natura del provvedimento impugnato, alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe- se processuali e della somma di euro quattromila in favor