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Ordinanza — n. 11566/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11566/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11566/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA MESA PAOLO nato a SIRACUSA il 16/02/1998 avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avvis2llJ1i udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 38267/24 Rilevato che Paolo La Mesa ha concordato la pena in appello, rinunciando ai motivi sulla responsabilità per i reati degli art. 73, commi 1 e 4, .P.R. n. 309 del 1990 e 648 cod. pen.; Rilevato che l'imputato lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento all'aumento per la continuazione; Rilevato che si tratta di un tipo di doglianza preclusa dopo che l'imputato ha concordato la pena; Rilevato che il ricorso, da trattarsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 11566/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 73, commi 1 e 4, .P.R. n. 309 del 1990 e 648 cod. pen.; Rilevato che l'imputato lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento all'aumento per la continuazione; Rilevato che si tratta di un tipo di doglianza preclusa dopo che l'imputato ha concordato la pena; Rilevato che il ricorso, da trattarsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro

Parole chiave

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adeguamento della pena remissione della pena alleggerimento della pena concorso materiale di reati esecuzione della pena detentiva sostitutiva proporzionalità della pena

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA MESA PAOLO nato a SIRACUSA il 16/02/1998 avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avvis2llJ1i udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 38267/24 Rilevato che Paolo La Mesa ha concordato la pena in appello, rinunciando ai motivi sulla responsabilità per i reati degli art. 73, commi 1 e 4, .P.R. n. 309 del 1990 e 648 cod. pen.; Rilevato che l'imputato lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento all'aumento per la continuazione; Rilevato che si tratta di un tipo di doglianza preclusa dopo che l'imputato ha concordato la pena; Rilevato che il ricorso, da trattarsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente