Cassation court dismisses appeal against conviction for fraud, citing lack of good faith and statutory recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The Court of Appeal had already rejected claims regarding the defendant's lack of intent and the appropriateness of the sentence. The higher court upheld these findings, noting the appellant's contradictory explanations and thirty-eight prior criminal records established the necessary elements for fraud and recidivism.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 62-bis, 99, 133 c.p.: An appeal challenging the factual reconstruction of intent or the logic of sentencing is inadmissible if the lower court's reasoning is sound and the appellant's arguments are merely conjectural or irrelevant to the legal requirements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIARDINA GIUSEPPE nato il 27/01/1971 avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Giardina, che deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione alla sussistenza del dolo, è inammissibile perché, lungi dall'evidenziare profili di illogicità della motivazione, si limita ad attaccare profili ricostruttivi del fatto, avendo, per contro, la Corte di appello ribadito, con argomentazioni immuni da censure, che l'imputato aveva agito in maniera consapevole e deliberata, essendo del tutto inverosimile che egli abbia compilato la richiesta del reddito di cittadinanza senza sapere di essere formalmente intestatario di ventitre veicoli, anche considerando l'attività di compravendita di automezzi svolta dall'imputato, il quale, peraltro, come evidenziato dalla Corte di merito, sul punto ha reso spiegazioni antitetiche, oltre che del tutto congetturali (cfr. p. 3 della sentenza impugnata); rilevato che il secondo motivo, che denuncia il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione agli art. 62-bis, 99 e 133 cod. pen., è inammissibile perché inerente al trattamento punitivo, che è sorretto da adeguata e non manifestamente illogica motivazione, avendo la Corte di merito negato i presupposti per il riconoscimento delle attenuanti generiche e, per contro, ritenuto pienamente integrati quelli per la contestata recidiva, in considerazione dei trentotto precedenti penali di cui è gravato l'imputato, analiticamente descritti a p. 4 della sentenza impugnata, evidenziando, quanto alla recidiva, come i periodi di carcerazione patiti non abbiano sortito alcun effettuato dissuasivo, sicché il reato in esame è stato ritenuto espressione, in maniera certamente non implausibile sul piano logico, di una maggiore pericolosità sociale; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della èassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 202