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Ordinanza — n. 11561/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for attacking factual reconstruction rather than demonstrating illogical reasoning regarding drug possession charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11561/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Antonio Resera inadmissible because it challenged the appellate court's factual findings instead of proving logical flaws in the reasoning. Resera argued that the crime of personal facilitation was not properly reclassified, but the court noted his arguments merely attacked the reconstruction of facts regarding his knowledge of the drugs. Consequently, the court upheld the conviction for drug possession and imposed a fine of 3,000 euros for the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal based solely on the attack of factual reconstruction of the crime is inadmissible unless it demonstrates a clear illogicality in the court's reasoning, as mere disagreement with the court's assessment of facts does not constitute a valid ground for cassation.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual reconstruction drug possession personal facilitation logical reasoning procedural costs Cassazione detenzione di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
286105); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 616 cod. proc. pen
286105); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 14961 del 27/03/2024, Medda
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RESERA ANTONIO nato a CONEGLIANO il 08/03/1957 avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Resera - che deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del reato nel delitto di favoreggiamento personale - è inammissibile perché, lungi dall'evidenziare profili di illogicità della motivazione, si limita ad attaccare profili ricostruttivi del fatto, avendo, per contro, la Corte di appello ribadito, con argomentazioni immuni da censure, il concorso dell'imputato nella detenzione dello stupefacente sequestrato, posto che, come emerge dal contenuto di talune intercettazioni telefoniche (cfr. p. 4 e p. 5 della sentenza impugnata), l'imputato era ben consapevole che nel ricovero posto sul fondo della madre era custodita sostanza stupefacente, la cui presenza, per stessa ammissione dell'imputato, gli era nota da due-tre settimane prima del sequestro, e dovendosi ribadire il principio, correttamente richiamato dalla Corte di merito e con il quale il ricorrente omette di misurarsi criticamente, che il delitto di favoreggiamento personale non è configurabile in corso di consumazione di un reato permanente, come nel caso di specie, essendo contestata la condotta di detenzione, in quanto qualsiasi agevolazione del colpevole posta in essere durante la perpetrazione della sua condotta si risolve, salvo che non sia diversamente previsto, in un concorso, quanto meno morale, nel reato allo stesso ascritto (Sez. 3, n. 14961 del 27/03/2024, Medda, Rv. 286105); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della tassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025.