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Ordinanza — n. 11560/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for bis in idem due to failure to raise issue in lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11560/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the defendant failed to raise the bis in idem defense during the appellate proceedings. Although the lower court convicted the defendant, the Supreme Court ruled that since the issue was not argued in the second instance, it cannot be examined de plano. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal based on bis in idem is inadmissible if the circumstance was not deduced in the prior instance, as the Supreme Court cannot examine unraised factual issues.

Parole chiave

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bis in idem defense failure to raise issue appellate waiver de plano examination procedural inadmissibility reiterazione di reati penali principio del ne bis in idem riesame di una decisione precedente

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso, da trattarsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art.
Art. 616 cod. proc. pen.
pen., debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
art. 616 cod. proc. pen
pen., debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
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Testo completo

uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DINARI KHOUBAIB nato il 07/10/1987 avverso la sentenza del 03/04/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso a e parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 37939/24 Rilevato che Khoubaib Dinari è stato condannato alle pene di legge per il reato dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che l'imputato lamenta la violazione di legge per il mancato proscioglimento per bis in idem con la condanna in altro giudizio; Rilevato tuttavia che l'imputato, il quale non aveva dedotto tale circostanza in appello e comunque aveva rinunciato ai motivi sulla responsabilità, non può sollecitare in questa sede l'esame di una questione di fatto;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso, da trattarsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in