Criminal appeal dismissed for being merely repetitive of already examined and rejected arguments regarding waste disposal charges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Antonio Scalas inadmissible as it merely reproduced arguments already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal. The lower court had excluded the defense of 'particular triviality' based on the significant quantity of hazardous waste, metal containers, and the prolonged duration of the conduct. Consequently, the appellant was condemned to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: An appeal is inadmissible if it is merely a reproduction of grounds already adequately examined and dismissed by the court of first instance, provided the factual findings are not manifestly illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCALAS ANTONIO nato a CAGLIARI il 21/10/1968 avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Scalas, che denuncia il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale, con apprezzamento fattuale non manifestamente illogico, e quindi non censurabile in questa sede di legittimità, ha escluso la qualificazione dell'offesa in termini di particolare tenuità in considerazione della considerevole quantità e delle tipologie di rifiuti, anche pericolosi, abbandonati sul terreno, e della presenza di bidoni metallici utilizzati per la combustione di detti rifiuti, nonché dal risalente - e quindi prolungato nel tempo - svolgimento della condotta, come desumibile dello stato dei luoghi; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della ‹assa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025.