Cassation court dismisses appeal on recidivism and generic fines due to sufficient prior convictions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible regarding recidivism and the denial of generic fines. The lower court correctly noted that despite the appellant's argument to remove one conviction for duplication, numerous prior convictions for homicide and drug offenses remained. Consequently, the court upheld the application of recidivism and the imposition of fines based on the appellant's criminal personality and history.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990; Art. 173, comma 1, c.p.p.: Recidivism applies when sufficient prior convictions exist, and the removal of a single conviction for duplication does not negate the existence of other qualifying prior sentences.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NERI LUCIANO nato a BOLOGNA il 03/03/1969 avverso la sentenza del 24/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 37898/24 Rilevato che Luciano Neri è stato condannato alle pene di legge per il reato dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che l'imputato lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione per l'applicazione della recidiva (primo motivo) e il diniego delle generiche (secondo motivo); Rilevato che la Corte territoriale ha risposto su entrambi i punti in modo ineccepibile, evidenziando che l'imputato aveva numerosi precedenti penali, per cui, anche a voler ritenere corretta la deduzione difensiva secondo cui andava espunta la seconda condanna per il reato dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 per duplicazione, rimanevano comunque gli altri precedenti, tra cui la prima condanna per il reato dell'art. 74, un omicidio colposo e un'altra violazione del Testo Unico stupefacenti: di qui la motivata applicazione della recidiva e il diniego delle generiche, tenuto conto della personalità, dei precedenti anche di polizia, delle modalità dei fatti;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente