Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to new recidiva claim and adequate confisca reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for legal violations regarding generic provisions, recidivism, and confiscation, but the court noted the recidivism claim was new and untimely. Furthermore, the appellate court had already recognized the generic provisions and adequately motivated the confiscation order based on the unlikelihood of the appellant's bingo win defense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A new ground of appeal regarding recidivism is inadmissible if not raised in the second instance, and an appeal is rejected when the lower court has already addressed and justified the requested relief.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JOUINI MOHAMED SALAH nato il 05/08/1969 avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 37881/24 Rilevato che Mohamed Salah Jouini è stato condannato alle pene di legge per il reato dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (così riqualificato il capo A, in primo grado; assolto dai reati dei capi D ed E in primo grado eBeC in secondo grado); Rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per il diniego delle generiche, l'applicazione della recidiva e l'ordine di confisca;
Rilevato che nell'atto di appello non era stato formulato alcun motivo sulla recidiva che quindi è da considerarsi nuovo e come tale inammissibile, che le generiche sono state riconosciute nella sentenza di appello, che la confisca come provento dello spaccio è stata adeguatamente motivata, perché nella sentenza impugnata vi è puntuale risposta in ordine all'inverosimiglianza degli argomenti difensivi svolti con riferimento alla presunta vincita al bingo; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente