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Ordinanza — n. 11555/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on tax fraud grounds, ruling the lower court correctly qualified the crime as concealment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11555/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Fabrizio Berlose inadmissible due to a lack of specificity regarding the alleged error in legal qualification. The lower court convicted Berlose for concealing sales invoices from 2011 and 2012, finding that the documents were located at his clients' premises rather than destroyed by him. The court rejected the argument that the act was destruction because the evidence showed the documents were merely hidden, and the appeal failed to provide new elements proving an earlier date of destruction.

Regesto Legislator

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Art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000; Art. 616 c.p.p.: The court must reject an appeal lacking specificity when the lower court correctly identifies the crime of concealment based on evidence found at third-party locations, as the appellant must allege specific facts proving destruction occurred prior to the investigation.

Parole chiave

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concealment of documents destruction of invoices lack of specificity tax fraud qualification inadmissible appeal omissione della contabilità documenti mancanti assunzione di prove a titolo cautelare

Disposizioni normative citate

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Art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000
74 del 2000, anziché dell'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, e con riferimento alla responsabilità per il reato di occultamento anziché per quello di distruzione con conseguente mancata dichiarazione della prescrizione; Rilevato che la Corte territoriale ha ben spiegato che era stato contestato il fatto dell'art.
Art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000
Rilevato che con un unico motivo di ricorso l'imputato deduce il vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione del fatto nel senso della violazione degli art. 5 e 10-ter d.lgs.
Art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000
74 del 2000, anziché dell'art. 10 d.lgs.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 3729 del 22/10/2024
Rilevato, altresì, che è pacifico in giurisprudenza che il rinvenimento di fatture presso i clienti, a fronte del mancato reperimento della documentazione contabile presso l'imputato, integra il reato di occultamento o distruzione delle scritture contabili (Sez. 3, n. 3729 del 22/10/2024, dep.
Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018
Sez. 3, n. 14461 del 25/05/2016
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERLOSE FABRIZIO nato a TORREGLIA il 02/09/1962 avverso la sentenza del 15/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 37853/24 Rilevato che Fabrizio Berlose è stato condannato alle pene di legge per il reato dell'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 perché aveva occultato o distrutto tutte le fatture di vendita emesse negli anni 2011 e 2012 in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume degli affari degli anni 2011 e 2012, fatti accertati il 23 settembre 2016, allorché non aveva esibito la documentazione contabile alla Guardia di finanza;

Rilevato che con un unico motivo di ricorso l'imputato deduce il vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione del fatto nel senso della violazione degli art. 5 e 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, anziché dell'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, e con riferimento alla responsabilità per il reato di occultamento anziché per quello di distruzione con conseguente mancata dichiarazione della prescrizione; Rilevato che la Corte territoriale ha ben spiegato che era stato contestato il fatto dell'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, per cui l'accertamento aveva avuto a oggetto tale reato, e ha ritenuto che fosse integrata la condotta di occultamento in seguito alle indagini della Guardia di Finanza che aveva reperito le copie delle fatture presso i clienti;

Rilevato, altresì, che è pacifico in giurisprudenza che il rinvenimento di fatture presso i clienti, a fronte del mancato reperimento della documentazione contabile presso l'imputato, integra il reato di occultamento o distruzione delle scritture contabili (Sez. 3, n. 3729 del 22/10/2024, dep. 2025, Rv. 287392 - 01, Accogli e n. 41683 del 02/03/2018, Vitali, Rv. 274862 - 01); Rilevato che il ricorso non è specifico, perché una volta che la Corte territoriale abbia escluso la prescrizione, qualificando il fatto come di occultamento, non basta che il ricorrente contesti l'illogicità della motivazione in merito al reato accertato, perché deve allegare anche elementi in favore della distruzione e, soprattutto, dell'epoca di distruzione delle scritture contabili, essendo viceversa ragionevole ritenere che la distruzione, quale reato istantaneo, sia stata commessa al momento dell'accertamento (in termini, Sez. 3, n. 14461 del 25/05/2016, dep. 2017, Quaglia, Rv. 269898 - 01);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025 Il Consigliere estensore