Cassation court dismisses appeal against denial of acquittal cause due to lack of particular triviality in construction case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal to grant a cause of acquittal. The appellant argued for acquittal based on the beneficial purpose of a large agricultural structure, but the court found this irrelevant to the legal threshold of particular triviality. Consequently, the court ruled that the lower court's reasoning was logical and rational, rejecting the procedural request.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cause of acquittal based on particular triviality is inadmissible when the constructed facility serves a legitimate agricultural purpose and the work performed is substantial, as the court found the lower court's reasoning logical and rational.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANTI CARMELO nato a SAN LORENZO il 17/07/1944 avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 37845/24 Rilevato che Carmelo Manti è stato condannato alle pene di legge per i reati degli art. 44 lett. b), 93, 94 e 95, d.P.R. n. 380 del 2001 nonché per il reato dell'art. 181 d.lgs. 42 del 2004; Rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per il diniego della causa di proscioglimento di cui all'art. 131-bis cod. pen.;
Rilevato che la Corte territoriale ha motivatamente escluso la particolare tenuità del fatto perché l'imputato ha realizzato un manufatto in cemento armato con struttura portante in travi di acciaio di mq 57,60 e copertura in lamiere grecate e ha compiuto un'importante opera di sbancamento del terreno; Ritenuto che gli argomenti addotti dal ricorrente in merito alla finalità servente del manufatto destinato al ricovero di mezzi agricoli non sono rilevanti a fondare la causa di proscioglimento; Ritenuto, per contro, che la motivazione della sentenza impugnata sia logica e razionale;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente