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Ordinanza — n. 11553/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as it attacks factual reconstruction rather than logical flaws in the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11553/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Sebastiano Ficara inadmissible, ordering him to pay court costs and a €3,000 fine. Ficara argued that the Court of Appeal erred in applying procedural rules and committed logical flaws in its reasoning. The court rejected this, noting the appeal merely contested factual reconstructions while the lower court firmly established Ficara's liability based on vehicle availability and radio transmitters found in the vehicles.

Regesto Legislator

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Art. 192 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal based solely on the alleged reconstruction of facts is inadmissible if it fails to demonstrate logical inconsistencies in the lower court's reasoning.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility factual reconstruction attack logical flaw requirement drug transport liability radio transmitters evidence reati della legge sugli stupefacenti guida recidiva in stato di ebbrezza sanzione per violazione stradale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 192 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 192 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FICARA SEBASTIANO nato a SAN LUCA il 01/09/1966 avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Sebastiano Ficara - che deduce il vizio di motivazione e l'erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. - è inammissibile perché, lungi dall'evidenziare profili di illogicità della motivazione, si limita ad attaccare profili ricostruttivi del fatto, avendo, per contro, la Corte di appello ribadito, con argomentazioni immuni da censure, il concorso dell'imputato nel trasporto stupefacente sequestrato, posto che Ficara, per un verso, aveva messo a disposizione, per effettuare detto strasporto, l'autovettura di sua proprietà, e, per altro verso, viaggiava su un veicolo che fungeva da staffetta di quello che trasportava la droga, come desunto, in maniera non implausibile sul piano logico, dal rinvenimento, nei veicoli in esame, di due ricetrasmettitori radio, delle medesima marca e del medesimo modello, che erano sintonizzati sulla medesime frequenza radio; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cossa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025.