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Ordinanza — n. 11552/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11552/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11552/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FAYE MOR (CUI 05906CH) nato il 15/02/1995 THIAM CHEIKH (CUI 04DHQAZ) nato il 30/11/1983 avverso la sentenza del 15/10/2024 del TRIBUNALE di GENOVApf5-avviso-ather-pài-- udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; i201 Ritenuto che i ricorsi proposti, con separati atti, nell'interesse di Mor Faye e di Cheikh rThairri, che deducono, entrambi, la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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art. 240-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 11552/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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confisca dei proventi di reato beni sequestrati appropriazione indebita di fondi pignoramento di crediti pena di recesso confisca dei beni

Disposizioni normative citate

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art. 240-bis cod. pen
309 del 1990 inclusa fra i delitti presupposto della confisca per sproporzione ex art. 240-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FAYE MOR (CUI 05906CH) nato il 15/02/1995 THIAM CHEIKH (CUI 04DHQAZ) nato il 30/11/1983 avverso la sentenza del 15/10/2024 del TRIBUNALE di GENOVApf5-avviso-ather-pài-- udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; i201 Ritenuto che i ricorsi proposti, con separati atti, nell'interesse di Mor Faye e di Cheikh rThairri, che deducono, entrambi, la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

c) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 e 240-bis cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto il Tribunale ha correttamente disposto la confisca del denaro in sequestro ai sensi dell'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - nel testo risultate dall'art. 4, comma 3- bis d.l. 15 settembre 2023, n. 123, come modificato dalla legge di conversione 13 novembre 2023, n. 159 -, che ha incluso la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 inclusa fra i delitti presupposto della confisca per sproporzione ex art. 240-bis cod. pen., rilevando, con motivazione che non presta il fianco a censure e con la quale non si confrontano i ricorrenti, che la somma sequestrata agli imputati, pari a 950 euro in contanti, risulta del tutto sproporzionata rispetto alle condizioni di vita degli imputati medesimi, privi di attività lavorativa lecita, essendosi, per contro, costoro dedicati essenzialmente all'attività di spaccio di sostanze stupefacenti; a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Lassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025.