Italian court dismisses appeal for lack of general mitigating circumstances due to confession irrelevance and prior record.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Letizia Bellia inadmissible regarding the lack of general mitigating circumstances. The lower court found the confession irrelevant given strong evidence and identified her recent criminal record as an obstacle. Consequently, the appeal was rejected, and Bellia was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The Court of Cassazione cannot review the lower court's factual assessment of general mitigating circumstances when the confession is deemed irrelevant by the solid probative framework and a specific prior record exists.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLIA LETIZIA nato a CATANIA il 06/12/1972 avverso la sentenza del 10/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Letizia Bellia, che deduce il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile posto che la Corte di merito, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica - e quindi non sindacabile in sede di legittimità -, per un verso ha ritenuto non valutabile, a tal fine, la confessione, stante la sua irrilevanza a fronte del solidissimo quadro probatorio emerso all'esito della perquisizione, e, per altro verso, ha individuato, quale elemento ostativo, il recente precedente penale specifico, di cui è gravata l'imputata; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore dellaEassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025.