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Ordinanza — n. 11549/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for generic grounds and orders fines for procedural misconduct.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11549/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a €3,000 fine. The appellant argued for the credibility of a witness and challenged the classification of waste, but the court rejected these claims as generic, assertive, or unsupported by critical analysis. Consequently, the lower court's decision regarding the penalty for illegal waste abandonment was upheld without further review.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 111 cod. proc. pen.: Appeals based on generic assertions, mere legal maxims without critical comparison, or manifestly unfounded legal violations are inadmissible, resulting in the loss of the appellant's costs.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds vizio di motivazione procedural costs criminal procedure code waste abandonment penal sanction sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 111 cod. proc. pen.
Art. 13 Cost.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 11030 del 05/02/2015, Andreoni
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FULLE SIMON nato a RIVA DEL GARDA il 22/04/1980 avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Simon Fulle, che deduce il vizio di motivazione in relazione all'attendibilità del teste Frigerio, è inammissibile perché totalmente generico e assertivo; rilevato che il secondo motivo, che eccepisce il vizio di motivazione apparente, è parimenti inammissibile perché si sviluppa unicamente mediante l'esposizione di massime giurisprudenziali, senza alcun confronto critico con la motivazione; rilevato che il terzo motivo, che denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al concetto di rifiuti pericolosi, è manifestamente infondato in quanto la natura di rifiuto pericoloso di un veicolo fuori uso non necessita di particolari accertamenti, quando risulti, anche soltanto per le modalità di raccolta e deposito, che lo stesso non è stato sottoposto ad alcuna operazione finalizzata alla rimozione dei liquidi o delle altre componenti pericolose (Sez. 3, n. 11030 del 05/02/2015, Andreoni, Rv. 263248), come accertato nel caso in esame; rilevato, infine, che il quarto motivo, che lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla determinazione del complessivo trattamento sanzionatorio, è parimenti inammissibile perché generico, a fronte, peraltro, di una motivazione che ha logicamente giustificato sia il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, stante l'assenza di elementi a tal fine valutabili, sia la determinazione della pena, in considerazione della non trascurabile gravità del fatto, desumibile dal quantitativo di rifiuti, pericolosi e non, illegalmente abbandonati in prossimità di un torrente, e della personalità dell'imputato, gravato da numerosi precedenti penali; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della èassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2