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Ordinanza — n. 11548/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming lack of leniency for post-crime drug trafficking accusations. Appeal rejected as rival facts already properly evaluated by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11548/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the appellate court failed to recognize leniency for his post-crime accusations against a drug trafficker, claiming the prosecution and judges overlooked easily discoverable online evidence. The court rejected this, noting the lower court correctly assessed that the appellant's statements were partial, inconsistent, and insufficient to identify new responsible parties or mitigate the crime's spread.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/1990; Art. 616 c.p.p.: Post-crime accusations by the accused do not constitute leniency if the statements are partial, inconsistent, or fail to identify new responsible parties, and the lower court's evaluation of such facts is not manifestly illogical.

Parole chiave

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post-crime accusations drug trafficking network leniency recognition inadmissible appeal partial inconsistent statements traffico qualificato di stupefacenti false indicazioni su attività commerciali comunicazione degli elementi a carico

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTIGUI AKRIMA nato il 15/03/1977 avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 37621/24 Rilevato che Akrima Attigui è stato condannato alle pene di legge per violazione dell'art. 73, commi 1 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che con un unico motivo di ricorso l'imputato lamenta il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante dell'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990, sostenendo che aveva reso dichiarazioni etero-accusatorie ai danni di El Azyz Noureddine ma che né il Pubblico ministero né i Giudici avevano colto tale informazione, nonostante fosse bastata una ricerca sul web per scoprire che si trattava di soggetto dedito al traffico di stupefacenti e che era stato ucciso nel 2018 per questa ragione;

Rilevato che'lcontesta nello specifico che la Corte di appello aveva ritenuto con motivazione apodittica che il concorrente Elhaji, per il quale si era proceduto separatamente, aveva reso delle dichiarazioni attendibili e non aveva considerato che lui aveva conosciuto del processo a suo carico molto più tardi rispetto agli altri, allorché aveva chiesto il certificato dei carichi pendenti; Rilevato che il motivo è rivalutativo di fatti già vagliati adeguatamente dai Giudici di merito e che, nello specifico, il ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata in cui la Corte territoriale ha considerato che aveva ammesso l'addebito con dichiarazioni postume e parziali nonché incoerenti con le altre risultanze probatorie: aveva dichiarato che non era stato lui il fornitore dello stupefacente, ma di aver assistito alla cessione di droga da parte di Nourredine a Elhaji che poi era stato arrestato;

Elhaji invece aveva precisato di aver acquistato la cocaina da lui in quella come in altre occasioni, fra ottobre e novembre 2017; non aveva fornito indicazioni utili per consentire agli inquirenti di rintracciare Nourredine, nonostante avesse riferito di conoscerlo molto bene; Elhaji aveva dichiarato che il terzo protagonista dello scambio era tale Douayouira Adil, cioè altro soggetto rispetto a quello indicato dal ricorrente; Rilevato che la Corte territoriale ha ulteriormente considerato che le dichiarazioni dell'imputato non costituivano manifestazioni tangibili di un contributo neppure astrattamente idoneo a individuare ulteriori responsabili del traffico illecito di droga o comunque a contrastare la propagazione delle conseguenze dannose del crimine, specialmente considerando la consistente articolazione della rete organizzativa all'interno della quale era inserito in maniera stabile e la rilevanza dei traffici di cocaina;

Rilevato che non è manifestamente illogica o contraddittoria la decisione nella parte in cui la Corte territoriale ha rimarcato che non c'era stata alcuna inerzia né un mancato approfondimento investigativo perché le informazioni erano state generiche e incompiute; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025 Il Consigliere este