Ordinanza — n. 11545/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAMENDOLA GIANCARLO nato a PONTE SAN PIETRO il 06/12/1999 avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 37517/24 Rilevato che Giancarlo Gramendola è stato condannato alle pene di legge per il reato dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che con un unico motivo di ricorso l'imputato lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'accertamento di responsabilità: non vi era prova che le foto estrapolate dal cellulare raffiguravano la sostanza stupefacente e non erano state valutate le dichiarazioni dei testi che avevano riferito del consumo di gruppo;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 11545/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che il ricorrente non si confronta affatto con la sentenza impugnata ove invece è stato accertato che l'imputato pubblicizzava lo stupefacente in vendita sul suo profilo e che tal circostanza è stata anche confermata dagli acquirenti; Rilevato che la sentenza dà a tresìI /conto del fatto che i cessionari indicati nell'imputazione erano soggetti diversi da quelli menzionati dall'imputato e avevano chiaramente riferito di acquisti di varie sostanze; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAMENDOLA GIANCARLO nato a PONTE SAN PIETRO il 06/12/1999 avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 37517/24 Rilevato che Giancarlo Gramendola è stato condannato alle pene di legge per il reato dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che con un unico motivo di ricorso l'imputato lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'accertamento di responsabilità: non vi era prova che le foto estrapolate dal cellulare raffiguravano la sostanza stupefacente e non erano state valutate le dichiarazioni dei testi che avevano riferito del consumo di gruppo;
Rilevato che il ricorrente non si confronta affatto con la sentenza impugnata ove invece è stato accertato che l'imputato pubblicizzava lo stupefacente in vendita sul suo profilo e che tal circostanza è stata anche confermata dagli acquirenti; Rilevato che la sentenza dà a tresìI /conto del fatto che i cessionari indicati nell'imputazione erano soggetti diversi da quelli menzionati dall'imputato e avevano chiaramente riferito di acquisti di varie sostanze; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente