Appeals dismissed for genericity; court rejects new acquittal claim as irrelevant to current tax fraud charges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Ezio Mutti and Ionut Alitei inadmissible due to a lack of specificity regarding the alleged crime. Although the defendants argued that a recent acquittal for Mutti regarding different tax years should preclude liability for the current charges, the court found this fact did not refute the existence of the specific conduct in question. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 116 cod. proc. pen.: Appeals must be specific and address the motivation of the lower court; generic objections or arguments based on unrelated acquittals for different factual periods do not constitute a valid defense against the current charge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MUTTI EZIO nato a ASOLA il 12/05/1944 ALITEI IONUT nato il 11/01/1983 avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che i ricorsi proposti, con il medesimo atto, nell'interesse di Ezio Mutti e Ionut Alitei, che contestano la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, sono inammissibili per genericità perché non si confrontano con l'ampia motivazione, laddove ha ribadito la sussistenza della condotta di occultamento delle fatture (cfr. p. 8 e 9), ciò non essendo smentito dal fatto, indicato nel ricorso che, con riguardo alla sola posizione del Mutti, sarebbe intervenuta sentenza assolutoria per non aver commesso il fatto emessa dal Tribunale di Brescia in data 25 settembre 2024, peraltro nemmeno ancora depositata, per la medesima contestazione di occultamento delle scritture contabili della società PSA s.r.I., per la dirimente ragione che, come indica lo stesso difensore, il fatto di occultamento si riferisce ad annualità successive a quella qui in contestazione, relative a documentazione afferente a differenti annualità di imposta; stante l'inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della 6ssa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025.