Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new grounds and procedural infonundatedness.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Rodolfo Marrone inadmissible and ordered him to pay legal costs and a fine. The court found the first ground merely repetitive of issues already correctly resolved by the lower court, while the second and third grounds were rejected as manifestly unfounded or lacking necessary factual elements. Consequently, the appeal was dismissed without merit, and the appellant was condemned to pay 3,000 euros in fines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 344-bis c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already examined and rejected by the court of first instance, or if it relies on provisions inapplicable to the facts due to temporal limits like prescription.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARRONE RODOLFO nato a SALA CONSILINA il 06/09/1952 avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di Rodolfo Marrone, che contesta la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato - motivo ripreso con la memoria del difensore, avv. Francesco Di Paola, datata 11 febbraio 2025 -, è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale, con motivazione immune da profili di illogicità manifesta - e quindi non censurabile in sede di legittimità - ha ribadito che l'imputato aveva istituito le scritture contabili, ciò desumendosi dal rinvenimento presso gli operatori commerciali nonché clienti della Afimo s.r.l. di copia delle fatture e delle quietanze rilasciate per i pagamenti ricevuti; rilevato che il secondo motivo, che denuncia la violazione di legge in relazione all'art. 344-bis cod. proc. pen., è inammissibile per manifesta infondatezza, posto che, come correttamente rilevato dalla Corte di merito, il regime dell'improcedibilità trova applicazione con riferimento ai fatti commessi a partire dal 1 gennaio 2020, mentre il reato oggetto di giudizio si riferisce al 2017, e, quindi, è disciplinato dell'istituto della prescrizione; rilevato che il terzo motivo, che lamenta il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile, avendo la Corte di merito evidenziato l'assenza di elementi valutabili a tal fine, peraltro nemmeno allegati dal ricorrente, in ciò facendo corretta applicazione del principio secondo cui, quando la richiesta avente ad oggetto l'applicazione della attenuanti in esame non specifica gli elementi che, sottoposti alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Piliero, Rv. 266460); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della tassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio