Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11539/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding confiscation of drug trafficking profits as legally admissible under new statute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11539/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's decision to confiscate illicit funds. The appellant, Khalid Lakrimi, challenged the seizure of money derived from a cocaine trafficking conviction involving school proximity and recidivism. The court ruled that the new legislative provision explicitly authorizes confiscation for all violations of the relevant drug trafficking article, rendering the measure lawful.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990; Art. 616 c.p.p.: The new provision authorizing confiscation for all violations of the drug trafficking article renders the measure lawful, making the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
confiscation of illicit profits drug trafficking penalties novel legislative provision inadmissible appeal school proximity aggravant recidivism enhancement Cassation procedure confisca dei proventi di reato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990
Rilevato che l'imputato lamenta la violazione di legge per illegalità della misura di sicurezza della confisca del denaro in sequestro; Rilevato che il novellato art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, a partire dal 15 novembre 2023, ammette la confisca per tutte le violazioni dell'art.
Art. 616 cod. proc. pen.
309 del 1990; Rilevato che il Giudice ha dato conto in sentenza del fatto che il denaro era profitto del reato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
309 del 1990; Rilevato che il Giudice ha dato conto in sentenza del fatto che il denaro era profitto del reato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAKRIMI KHALID nato il 24/12/1987 avverso la sentenza del 24/09/2024 del GIP TRIBUNALE di MILANOi ato avviso alle arti udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 37371/24 Rilevato che a Khalid Lakrinni è stata applicata la pena concordata dalle parti per il reato dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, consistente nella cessione di 4,44 grammi di cocaina, con l'aggravante di aver commesso il fatto vicino alle scuole (infanzia, primaria e media inferiore) e con l'aggravante della recidiva, specifica e infra-quinquennale, in Milano, 25 gennaio 2024;

Rilevato che l'imputato lamenta la violazione di legge per illegalità della misura di sicurezza della confisca del denaro in sequestro; Rilevato che il novellato art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, a partire dal 15 novembre 2023, ammette la confisca per tutte le violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che il Giudice ha dato conto in sentenza del fatto che il denaro era profitto del reato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente