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Ordinanza — n. 11538/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11538/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11538/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLUCCI ENRICO nato a FOGGIA il 07/12/1980 avverso la sentenza del 07/10/2024 del GIP TRIBUNALE di LECCEidato_avviso alle paiDti udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che il ricorso di Enrico Gallucci, che deduce il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità avverso sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile proposto al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza: ipotesi, queste, che certamente esulano dalla vicenda in esame; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 11538/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivi che possono invocarsi invocazione di motivi legali motivi validi motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivazione nel merito

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLUCCI ENRICO nato a FOGGIA il 07/12/1980 avverso la sentenza del 07/10/2024 del GIP TRIBUNALE di LECCEidato_avviso alle paiDti udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che il ricorso di Enrico Gallucci, che deduce il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità avverso sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile proposto al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza: ipotesi, queste, che certamente esulano dalla vicenda in esame; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025.