Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to new generic grounds and lack of specific factual allegations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Xia Yuping's appeal inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The appellant raised new complaints regarding ignorance of the law and excessive sentencing, which were rejected as unsupported by specific factual allegations. The court ruled that these generic arguments, introduced late in the proceedings, failed to meet the admissibility requirements for a cassation remedy.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are new and generic, lacking specific factual allegations or detailed legal deductions to justify the review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: XIA YUPING nato 11 10/08/1977 avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 37304/24 Rilevato che Xia Yuping è stata condannata alle pene di legge per il reato dell'art. 291-bis d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43; Rilevato che l'imputata ha lamentato l'ignoranza della legge penale, trattandosi di materia specifica (primo motivo) e l'eccessività della pena (secondo motivo); Rilevato che il primo motivo è nuovo e la ricorrente, che ha introdotto illecitamente in Italia i tabacchi lavorati esteri di origine cinese, a suo dire, per un modesto compenso, non ha allegato alcuna circostanza in fatto da cui desumere l'ignoranza scusabile della legge penale;
Rilevato che il secondo motivo è del pari nuovo, perché in appello aveva chiesto le generiche, ma non aveva lamentato l'entità della pena, ed è altresì generico, perché, dopo aver ottenuto le generiche, non aveva svolto una deduzione specifica sul trattamento sanzionatorio; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente