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Ordinanza — n. 11534/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded claim of erroneous legal qualification under Art. 448 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11534/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Walter Labanchi's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a €3,000 fine. Labanchi argued that the lower court's legal qualification of the facts was erroneous under Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this claim as manifestly unfounded, ruling that the alleged error was not immediately evident from the indictment or the judgment's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; The appeal alleging erroneous legal qualification is inadmissible if the error is not manifestly eccentric and immediately evincible from the indictment and judgment.

Parole chiave

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erroneous legal qualification manifestly unfounded appeal Article 448 c.p.p. inadmissibility of cassation procedural costs and fine motivazione inadeguata delle censure costituzionali errore nella commisurazione della pena motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
283023), come nel caso di specie; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 616 cod. proc. pen
283023), come nel caso di specie; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LABANCHI WALTER nato a MARATEA il 25/07/1997 avverso la sentenza del 25/06/2024 del GIP TRIBUNALE di IVREA\,dato avviso alle parti, udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che il ricorso di Walter Lab\tanchi, che deduce il vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto di ciu al capo D), è inammissibile perché manifestamente infondato, dovendosi ribadire che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (da ultimo, Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023), come nel caso di specie; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025.