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Ordinanza — n. 11533/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against drug conviction for reiterative procedural and substantive arguments already rejected on appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11533/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Ndiaye Mama inadmissible, citing the principle of res judicata regarding arguments already rejected in the second instance. The appellant argued for a toxicological expert report, questioned the motivation regarding responsibility, and challenged the recidivism application under Article 99 of the Penal Code. The court found these grievances to be mere repetitions of the appeal's complaints, which had been adequately addressed and dismissed by the lower court based on existing evidence and specific prior convictions.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely reiterative of those already rejected in the appealed judgment, lacking any new substantive or procedural basis.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiterative grounds res judicata drug trafficking conviction recidivism application procedural economy Cassazione ordinanza imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 360 cod. proc. pen.
Art. 99 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NDIAYE MAMA nato il 02/12/1998 avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 37291/24 Rilevato che Ndiaye Mama è stato condannato alle pene di legge per il reato dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che l'imputato ha lamentato la mancata assunzione di una prova decisiva, quale la perizia tossicologica dello stupefacente in sequestro, nel giudizio abbreviato (primo motivo), il vizio di motivazione in ordine all'accertamento di responsabilità (secondo motivo), la violazione di legge per l'applicazione della recidiva dell'art. 99, quarto comma, cod. pen., in assenza dei relativi presupposti (terzo motivo); la violazione di legge per il diniego delle generiche (quarto motivo);

Rilevato che i motivi sono reiterativi delle doglienze dell'appello su cui vi è adeguata risposta nella sentenza impugnata: quanto ai primi due la Corte territoriale ha ritenuto sufficiente il narcotest perché era stato possibile ricostruire i fatti sulla base delle perquisizioni dell'imputato e del suo acquirente, in quanto il primo era stato trovato con una dose di 0,4 grammi e un altro pezzo di hashish di 19,4 grammi oltre alla somma di euro 45 (due banconote da 20 e una da 5), mentre il secondo era stato trovato con una dose di 0,9 grammi di hashish e senza soldi; quanto al terzo, ha ben evidenziato i precedenti specifici del 2020 oltre al precedente per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, precedenti ritenuti non illogicamente ostativi al riconoscimento delle generiche oggetto del quarto motivo;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Il Pres