Italian Court dismisses appeal against drug trafficking conviction for failure to qualify minor offense facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Bouajina Azeddine inadmissible regarding the qualification of facts under Article 73, paragraph 5, of the Drug Trafficking Law. The lower court excluded the minor offense status based on quantitative and qualitative parameters, including the seizure of 140 doses of cocaine, packaging materials, and €1,000, alongside the defendant's continuous management of the trade and significant criminal history. The court ruled that the trial judges correctly applied the global evaluation standard established by the Supreme Court in the Murolo case, finding the reasoning logical and rational.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Art. 616 cod. proc. pen.: The appeal challenging the exclusion of the minor offense status is inadmissible when the trial court's global assessment of all elements, including the scale of trafficking and prior record, logically justifies the decision without violating the principle of motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUAJINA AZEDDINE CUI 004R80E nato il 16/09/1964 avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 37287/24 Rilevato che Bouajina Azzedinè è stato condannato alle pene di legge per la detenzione a fini di spaccio di cocaina (capo 1) e per la cessione a persone identificate nel capo d'imputazione (capo 2), con la recidiva specifica, reiterata e infra-quinquennale; Rilevato che l'imputato ha lamentato la violazione e il vizio di motivazione per la mancata qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990;
Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato perché i Giudici di merito hanno escluso il fatto di lieve entità sulla base di parametri quantitativi e qualitativi: la perquisizione aveva dato esito positivo per la presenza di circa 140 dosi di cocaina, di materiale da confezionamento e della somma di euro 1.000 in banconote di diverso taglio; il prevenuto era in grado di gestire un traffico di stupefacenti in modo continuativo, rifornendo più clienti allo stesso tempo; presentava significativi precedenti penali; Rilevato che le sentenze recano, ai fini dell'esclusione del fatto di lieve entità, la valutazione globale di tutti gli elementi come richiesto dalle Sezioni Unite Murolo (Sez.
U, n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076 - 02) e che la motivazione della sentenza impugnata è logica e razionale; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Il Preside