Criminal appeal dismissed for lack of motivation regarding recidivism aggravating circumstance in drug cases.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Alessandro Scardigli inadmissible due to a lack of motivation concerning the recidivism aggravating circumstance. The lower court justified the finding by noting Scardigli's repeated use of alternative measures to detention followed by new drug offenses, establishing concrete social danger. The Supreme Court upheld this decision, ruling that the factual evaluation was not manifestly illogical and thus not subject to review in the final instance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal alleging a lack of motivation regarding the application of a recidivism aggravating circumstance is inadmissible if the lower court's factual assessment, based on the defendant's history of alternative measures and new offenses, is not manifestly illogical.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARDIGLI ALESSANDRO nato a LIVORNO il 20/01/1979 avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Alessandro Scardigli, che denuncia il vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva, è inammissibile, avendo la Corte di merito, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica - e quindi non censurabile in sede di legittimità -, adeguatamente giustificato la sussistenza dell'aggravante in esame, rilevando che l'imputato ha fruito, in più occasioni, di misure alternative alla detenzione, e, nondimeno, ha nuovamente commesso delitti in materia di stupefacenti, oggetto del presente giudizio, che evidentemente rappresentano una concreta e rinnovata pericolosità sociale dello Scardigli; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della tassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025.