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Ordinanza — n. 11530/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it falls outside statutory grounds for challenging penalty agreements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11530/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Maurizio Mangieri inadmissible, ordering him to pay legal fees and a €3,000 fine. Mangieri challenged a penalty agreement sentence, arguing defects in the court's reasoning regarding criminal liability and the imposed sanction. The court rejected this because the appeal did not fall within the specific exceptions allowed by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure for challenging such agreements.

Regesto Legislator

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Art. 444, comma 1; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: Appeals against penalty agreements are inadmissible except for specific grounds regarding the defendant's will, lack of correlation, legal qualification errors, or illegality of the penalty, excluding general defects in reasoning.

Parole chiave

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penalty agreement appeal inadmissibility grounds Criminal Procedure Code defect in reasoning sanction determination motivi di cassazione risarcimento per errore giudiziario cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 444, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., è inammissibile proposto al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art.
Art. 616, cod. proc. pen.
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 444 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANGIERI MAURIZIO nato a TARANTO il 03/11/1975 avverso la sentenza del 18/10/2024 del GIP TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti, udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che il ricorso di Maurizio Mangieri, che deduce il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità e alla determinazione del trattamento sanzionatorio avverso sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile proposto al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza: ipotesi, queste, che certamente esulano dalla vicenda in esame; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della €assa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025.