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Ordinanza — n. 11529/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses new appeal ground regarding witness credibility and evidence sufficiency in fraud case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11529/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible because the new ground regarding witness credibility was not raised in the summary of appeal grounds. The lower court had already established the defendant's liability based on inconsistent invoices and the witness's unreliable testimony. Consequently, the new argument was rejected as untimely, and the appellant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 596 cod. proc. pen.: A new ground of appeal not raised in the summary of appeal grounds is inadmissible, and the burden of costs falls on the appellant.

Parole chiave

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new appeal ground inadmissible appeal summary of appeal grounds procedural costs witness credibility evidence sufficiency fraud conviction fatture fittizie

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 596 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMBROGI GABRIELE nato a FIRENZE il 25/12/1964 avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 37192/24 Rilevato che Gabriele D'Ambrogi è stato condannato alle pene di legge per il reato dell'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000; Rilevato che l'imputato lamenta l'inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie del teste, Nicola Giovannelli, a carico del quale sussistevano i gravi indizi di reità per la violazione dell'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, e sostiene che, espunte tali dichiarazioni, non poteva dirsi raggiunta la prova del reato contestatogli dell'art. 2;

Rilevato che si tratta di un motivo nuovo perché non enunciato nel riepilogo dei motivi di appello e non trattato nella sentenza impugnata, circostanze non confutata nel ricorso; Rilevato, peraltro, con riferimento al merito della vicenda, che la Corte territoriale ha ben spiegato per quali ragioni l'imputato, in qualità di legale rappresentante della Gemini S.r.l., era responsabile per l'utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti: aveva infatti utilizzato tre fatture provenienti da Nicola Giovannelli per una presunta vendita di merce a stock, che non era stata rinvenuta né era stata mai vista dal teste della difesa, che pure aveva reso dichiarazioni confuse e non affidabili, e che comunque non erano coerenti con la sua attività di agente di commercio nel settore cosmetico;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Il Presiden