Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11528/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conditional sentence application due to lack of specific recidivism grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11528/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible because the lower court's judgment was fully motivated regarding both liability and sentencing. The appellant argued that the appellate court failed to justify why specific recidivism grounds were not applied after reforming the first-instance sentence. The court ruled that since the lower court explicitly disapplied recidivism and provided sufficient reasoning, the complaint of insufficient motivation was unfounded.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 616-bis cod. proc. pen.: An appeal challenging the lack of motivation in a conditional sentence application is inadmissible if the lower court has explicitly addressed the grounds for disapplying recidivism and provided a complete rationale for the penalty determination.

Parole chiave

Generato dall'IA
conditional sentence application recidivism disapplication lack of motivation appeal Cassation inadmissibility penal procedure code recidiva nell'infrazione sanzioni penali remissione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARGARO ATTILIO nato a BARI il 13/05/1957 avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 37174/24 Rilevato che Attilio Gargaro è stato condannato alle pene di legge per il reato degli art. 291-bis e 296 d.P.R. n. 309 del 1990 (35 chili di tle, privo di sigillo del Monopolio di Stato), con la recidiva reiterata specifica infra-quinquennale; Rilevato che l'imputato ha lamentato il difetto di motivazione di una sentenza di applicazione concordata della pena, laddove è stato condannato in primo grado dal G.u.p. del Tribunale di Bari in abbreviato, sentenza riformata dalla Corte di appello di Bari che ha disapplicato la recidiva e ha rideterminato la pena;

Rilevato che la sentenza risulta compiutamente motivata sia in ordine all'accertamento di responsabilità sia con riferimento alla pena, applicate le generiche e disapplicata la recidiva; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente