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Ordinanza — n. 11523/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals by drug dealers regarding sentencing and generic application due to grave facts and recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11523/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by Raffaele Memola and Francesco Bernardi inadmissible. Both defendants were convicted for possessing a massive quantity of marijuana and argued for the application of generic sentencing based on the severity of the crime and organizational structure. The court rejected these arguments, noting that the first-instance court correctly applied the law considering the enormous volume of drugs and the specific recidivism circumstances for Bernardi.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 99, comma 4, c.p.: The appeals challenging the sentencing and the application of generic provisions based on the gravity of the offense and recidivism are inadmissible when the lower court's reasoning is sound and the facts justify the specific penalty.

Parole chiave

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generic sentencing application drug possession quantity recidivism aggravation inadmissible appeals Cassazione Roma traffico aggravato di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti guida recidiva in stato di ebbrezza

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 99, comma 4, c.p.
art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MEMOLA RAFFAELE nato a BITONTO il 22/05/1974 BERNARDI FRANCESCO nato a TERLIZZI il 20/02/1978 avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 37065/24 Rilevato che Raffaele Memola e Francesco Bernardi sono stati condannati alle pene di legge per la detenzione di un'ingente quantità di marijuana; Rilevato che entrambi hanno eccepito con separati ricorsi la violazione di legge e il vizio di motivazione per la mancata applicazione delle generiche in misura prevalente;

Rilevato che la motivazione della sentenza impugnata è ineccepibile con riferimento a entrambe le posizioni: per Memola, a cui non erano state riconosciute in primo grado, la Corte territoriale ha riconosciuto le generiche in misura equivalente, per la gravità del fatto, consistente nella detenzione di un'enorme quantità di stupefacente, suddivisa in bustoni, cartoni, cassette da cui era possibile ricavare 2.577.696 dosi droganti di marijuana, e per l'importante organizzazione messa in piedi con un laboratorio, macchinari, cellulari etc.; per Bernardi, invece, a cui erano state già riconosciute, ha negato la prevalenza per l'ostacolo della recidiva ai sensi dell'art. 99, quarto comma, cod. pen. e per la gravità del fatto indicativo di una marcatissima intensità del dolo e di un'accentuata colpevolezza;

Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025 Il Consig