Criminal appeal dismissed as untimely; defendant ordered to pay court costs and a €3,000 fine.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Boulaaba Aymen inadmissible due to its late filing. The contested preliminary ruling was issued on March 28, 2024, with the 15-day appeal period expiring on April 12, 2024, while the defendant was present. Since no fault was found in determining the cause of inadmissibility, the court imposed a procedural fine of €3,000 alongside the order to pay court expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 617 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if filed after the statutory deadline, and the appellant is condemned to pay court costs and a procedural fine when no fault is attributed to the court in setting the inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOULAABA AYMEN nato il 22/11/1982 avverso la sentenza del 28/03/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VENEZIAr57)7/viso c alle udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto in data 30 aprile 2024 nell'interesse di Boulaaba Aymen è inammissibile perché tardivo; invero, la sentenza impugnata è stata deliberata il 28 marzo 2024 con motivazione contestuale depositata in udienza, sicché, essendo l'imputato presente, come risulta dal frontespizio della sentenza medesima, il termine di 15 giorni per proporre ricorso è scaduto il 12 aprile 2024; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della 6ssa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025.